§ 28.9.4 - Legge 21 dicembre 1961, n. 1501.
Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.9 somministrazione
Data:21/12/1961
Numero:1501


Sommario
Art. 1.      L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, è duplicato.
Art. 2.      Per le nuove concessioni di Demanio pubblico marittimo e per le rinnovazioni, il canone di cui al primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito, nella [...]
Art. 3.      Il contributo del quarantesimo del canone di cui all'art. 7, comma secondo, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. [...]
Art. 4.      Tutti i canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi i canoni dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a lire 5.000 per [...]
Art. 5.      Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni già versate, in modo da raggiungere, ai sensi dell'art. [...]
Art. 6.      La presente legge ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 28.9.4 - Legge 21 dicembre 1961, n. 1501.

Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

(G.U. 31 gennaio 1962, n. 27)

 

     Art. 1.

     L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, è duplicato.

     Per le sole utilizzazioni agricole il canone rimane quello statuito dall'art. 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

     I sovracanoni previsti all'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, numero 1775, modificato dall'art. 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1426, e successivamente dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1377, non possono comunque superare la somma di lire 800 per kW nominale concesso.

     Gli aumenti stabiliti al primo comma del presente articolo non si applicano ai sovracanoni corrisposti a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

     E' in facoltà dell'Amministrazione aumentare l'importo dei canoni e dei proventi demaniali di cui al secondo comma dell'art. 1 della citata legge 21 gennaio 1949, n. 8, sino al doppio del limite consentito in base a tale comma.

     Restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che siano dovuti in misura superiore a quella risultante in base agli aumenti stabiliti con il presente articolo.

 

          Art. 2.

     Per le nuove concessioni di Demanio pubblico marittimo e per le rinnovazioni, il canone di cui al primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito, nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, ed il limite minimo normale del canone di cui al secondo comma dell'articolo stesso, già aumentati ai sensi dell'art. 2 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, sono stabiliti rispettivamente in lire 30 e in lire 50 per metro quadrato e per anno.

     L'Amministrazione è tenuta a graduare gli aumenti dei canoni minimi sulla base dell'utilità economica che i concessionari traggono dalla concessione.

     I canoni relativi alle concessioni di suoli di demanio pubblico marittimo destinati o comunque utilizzati per costruzioni di durata superiore ad un anno e quelli per la utilizzazione di spiagge e di arenili concessi a ville private, alberghi o pensioni sono stabiliti, di volta in volta, con provvedimento del Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero delle finanze.

 

          Art. 3.

     Il contributo del quarantesimo del canone di cui all'art. 7, comma secondo, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non può essere inferiore a lire 10.000.

 

          Art. 4.

     Tutti i canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi i canoni dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a lire 5.000 per anno.

     Sono stabiliti in annue lire 2.500 i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti - senza infissione di pali o di mensole e senza posa di cavi - di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse [1].

     La misura del canone di cui al precedente comma è ridotta a un quindicesimo allorchè si riferisca ad elettrodotti destinati a trasportare energia di tensione non superiore ai 400 volt, è aumentata del 30 per cento per linee con tensione superiore ai 30 mila volt e inferiore ai 150.000 volt, è raddoppiata per le linee con tensione superiore ai 150.000 volt ed inferiore ai 250 mila volt ed è triplicata per le linee con tensione superiore ai 250 mila volt.

 

          Art. 5.

     Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni già versate, in modo da raggiungere, ai sensi dell'art. 11 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, almeno la metà di un'annata del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del nuovo provvedimento di concessione.

     La cauzione di cui al secondo comma dello stesso art. 11 del testo unico sopra citato non può essere inferiore a lire 20.000.

 

          Art. 6.

     La presente legge ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1]  Per l’aumento dell’importo di cui al presente comma, vedi l'art. 14 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 e l'art. 7 del D.M. 2 marzo 1998, n. 258.