| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 28. Contratti |
| Capitolo: | 28.2 contratti agrari |
| Data: | 22/05/1980 |
| Numero: | 233 |
| Sommario |
| Art. 1. L'art. 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, deve intendersi applicabile ai soli rapporti a miglioria ivi considerati, comunque denominati e comunque costituiti anche in deroga al disposto [...] |
| Art. 2. La restituzione del fondo prevista dall'art. 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, deve intendersi applicabile solo a favore dei concedenti coltivatori diretti che al momento dell'entrata in [...] |
§ 28.2.38 - Legge 22 maggio 1980, n. 233.
Interpretazione autentica degli articoli 1 e 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, concernente norme sui contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio.
(G.U. 13 giugno 1980, n. 161)
L'art. 1 della
La restituzione del fondo prevista dall'art. 6 della
Per i concedenti di cui al precedente comma, che non abbiano proposto domanda giudiziale entro il termine suddetto, il diritto di devoluzione è disciplinato dall'art. 972, ultimo comma, del codice civile, come modificato dalla