Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 28. Contratti |
Capitolo: | 28.2 contratti agrari |
Data: | 14/02/1990 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. Effetti della dichiarazione di conversione |
Art. 2. Ulteriore caso di esclusione della conversione |
Art. 3. Imprenditore agricolo a titolo principale |
Art. 4. Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa |
Art. 5. Opposizione del concedente - Onere della prova |
Art. 6. Validità di clausole |
Art. 7. Scorte |
Art. 8. Durata dei contratti associativi non convertiti |
Art. 9. Competenze |
Art. 10. Effetti |
§ 28.2.34 - Legge 14 febbraio 1990, n. 29.
Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi.
(G.U. 22 febbraio 1990, n. 44)
Art. 1. Effetti della dichiarazione di conversione
1. L'art. 26 della
Art. 2. Ulteriore caso di esclusione della conversione
1. La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'art. 25 della
Art. 3. Imprenditore agricolo a titolo principale
1. Per l'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della
2. Su richiesta di una o di entrambe le parti, la regione esprime motivato parere in ordine alla sussistenza, in capo al concedente, dell'adeguato apporto dello stesso alla condirezione dell'impresa agricola oggetto della richiesta di conversione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 della presente legge.
3. La regione si esprime entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Art. 4. Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa
1. Si reputa adeguato l'apporto del concedente alla condirezione dell'impresa, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) effettiva partecipazione del concedente al razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzione del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona;
b) adeguata e dignitosa abitabilità della casa colonica e rispondenza degli altri fabbricati aziendali, ove siano oggetto della concessione, alle esigenze della buona tecnica agraria, realizzate per l'intervento del concedente;
c) conferimento, nei contratti di mezzadria e di colonia parziaria, da parte del concedente, di scorte vive e morte almeno nella stessa quantità di quelle conferite dal concessionario;
d) regolare tenuta della contabilità da parte del concedente stesso nei contratti di mezzadria e, quando risulti dall'accordo delle parti, negli altri contratti associativi.
Art. 5. Opposizione del concedente - Onere della prova
1. Dopo l'art. 33 della
"Art. 33 bis (Opposizione del concedente). - 1. L'opposizione del concedente alla conversione del contratto associativo in contratto di affitto deve essere proposta, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla richiesta del concessionario, mediante la comunicazione di cui al primo comma dell'art. 46.
2. La decadenza opera anche nel caso in cui non venga proposta domanda giudiziale nei centoventi giorni successivi al termine indicato nel quinto comma dell'art. 46".
2. L'onere della prova dei fatti su cui si basa l'opposizione è a carico del concedente.
Art. 6. Validità di clausole
1. Al terzo comma dell'art. 34 della
Art. 7. Scorte
1. Dopo l'art. 35 della
"Art. 35 bis (Scorte). - 1. Avvenuta la conversione del contratto in affitto, qualora il concedente non abbia liberato il fondo dalla propria parte di scorte vive e morte, e, nella soccida, dal bestiame di sua proprietà, il concessionario può continuare a goderne, pagando una maggiorazione del canone legale dovuto, pari al sei per cento del valore di tali beni.
2. In mancanza di accordo delle parti e su richiesta di almeno una di esse, tale maggiorazione è determinata alla data di conversione, ed in seguito ogni tre anni dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente".
Art. 8. Durata dei contratti associativi non convertiti
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 34 della
[1. Tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla
2. Restano comunque salve le competenze di cui alla
Art. 10. Effetti
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti agrari associativi in corso, ad esclusione di quelli oggetto di accordi di cui all'art. 45 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 34 del