§ 28.2.32 - Legge 23 novembre 1979, n. 595.
Pagamento provvisorio del canone nell'affitto dei fondi rustici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.2 contratti agrari
Data:23/11/1979
Numero:595


Sommario
Art. unico.      Il primo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1978, n. 176, è sostituito dal seguente


§ 28.2.32 - Legge 23 novembre 1979, n. 595.

Pagamento provvisorio del canone nell'affitto dei fondi rustici.

(G.U. 28 novembre 1979, n. 324)

 

 

     Art. unico.

     Il primo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1978, n. 176, è sostituito dal seguente:

     "Per le annate agrarie 1977-78, 1978-79 e comunque non oltre la data dell'entrata in vigore della legge di riforma dei contratti agrari, alle varie scadenze previste nel contratto di affitto di fondi rustici o dalle consuetudini vengono corrisposte, a titolo di acconto, somme sulla base delle tabelle stabilite ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 814. Tali somme saranno soggette ad eventuale conguaglio secondo quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977".

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.