Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 28. Contratti |
Capitolo: | 28.2 contratti agrari |
Data: | 23/11/1979 |
Numero: | 595 |
Sommario |
Art. unico. Il primo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1978, n. 176, è sostituito dal seguente |
§ 28.2.32 - Legge 23 novembre 1979, n. 595.
Pagamento provvisorio del canone nell'affitto dei fondi rustici.
(G.U. 28 novembre 1979, n. 324)
Il primo comma dell'art. 1 della
"Per le annate agrarie 1977-78, 1978-79 e comunque non oltre la data dell'entrata in vigore della legge di riforma dei contratti agrari, alle varie scadenze previste nel contratto di affitto di fondi rustici o dalle consuetudini vengono corrisposte, a titolo di acconto, somme sulla base delle tabelle stabilite ai sensi della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.