§ 28.2.5 - D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1945, n. 639.
Norme per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, relativo alla disciplina dei contratti di mezzadria [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.2 contratti agrari
Data:10/08/1945
Numero:639


Sommario
Art. 1.      La Commissione circondariale e quella regionale, istituite a norma degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, hanno sede [...]
Art. 2.      Nella cancelleria di ciascuna Commissione devono essere tenuti tre registri, firmati in ogni foglio dal presidente prima di essere posti in uso, l'uno per elencarvi i [...]
Art. 3.      Il ricorso deve esporre in modo conciso ma esauriente l'oggetto della controversia, e deve essere presentato in cancelleria oppure trasmesso a mezzo postale. Il ricorso [...]
Art. 4.      Il ricorso, col pedissequo decreto presidenziale, deve essere, a cura e spese del proponente, notificato all'altra parte entro il termine all'uopo fissato, nelle forme [...]
Art. 5.      Davanti le Commissioni circondariali e regionali, le parti devono comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Le loro ragioni possono essere esposte [...]
Art. 6.      La Commissione circondariale deve tentare la conciliazione delle parti. Qualora l'accordo non venga raggiunto, se ne dovrà dare atto nel verbale di udienza, che dovrà [...]
Art. 7.      Nella decisione, la Commissione dispone sul pagamento delle spese, previa loro liquidazione, mettendole a carico della parte soccombente o compensandole in tutto o in [...]
Art. 8.      La decisione è pubblicata all'udienza mediante lettura del dispositivo da parte del cancelliere, che deve in ogni caso notificarlo in copia alle parti a mezzo di lettera [...]
Art. 9.      Il ricorso alla Commissione regionale, davanti la quale si applicano le stesse norme procedurali stabilite per le Commissioni circondariali, deve essere presentato alla [...]
Art. 10.      I procedimenti davanti le Commissioni non sono vincolati all'osservanza delle norme della procedura ordinaria
Art. 11.      Al presidente della Commissione ed ai componenti impiegati dello Stato è dovuto per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire cinquanta, mentre ai [...]
Art. 12.      Il componente la Commissione che non intervenga alle sedute senza giustificato motivo sarà dal presidente segnalato al prefetto per la sostituzione
Art. 13.      Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga [...]


§ 28.2.5 - D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1945, n. 639.

Norme per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, relativo alla disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione.

(G.U. 23 ottobre 1945, n. 127)

 

 

     Art. 1.

     La Commissione circondariale e quella regionale, istituite a norma degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, hanno sede rispettivamente presso il Tribunale civile e presso la Corte di Appello, e ciascuna è assistita da un cancelliere delegato dal capo dei collegi giudiziari predetti.

 

          Art. 2.

     Nella cancelleria di ciascuna Commissione devono essere tenuti tre registri, firmati in ogni foglio dal presidente prima di essere posti in uso, l'uno per elencarvi i ricorsi pervenuti, l'altro per le udienze e il terzo per le decisioni.

 

          Art. 3.

     Il ricorso deve esporre in modo conciso ma esauriente l'oggetto della controversia, e deve essere presentato in cancelleria oppure trasmesso a mezzo postale. Il ricorso deve contenere l'elezione di domicilio del ricorrente nel capoluogo in cui ha sede la Commissione.

     Il cancelliere, dopo averlo annotato nell'apposito registro, lo sottopone al presidente, il quale vi scrive in calce il decreto che stabilisce l'udienza di comparizione delle parti ed il termine di notifica.

     Il presidente, se ne ravvisa l'opportunità, è autorizzato a chiedere al ricorrente, prima dell'emissione del decreto, i chiarimenti che ritiene necessari.

 

          Art. 4.

     Il ricorso, col pedissequo decreto presidenziale, deve essere, a cura e spese del proponente, notificato all'altra parte entro il termine all'uopo fissato, nelle forme previste per il procedimento ordinario.

 

          Art. 5.

     Davanti le Commissioni circondariali e regionali, le parti devono comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Le loro ragioni possono essere esposte oralmente, ed in tal caso ne viene presa nota in apposito verbale di udienza.

 

          Art. 6.

     La Commissione circondariale deve tentare la conciliazione delle parti. Qualora l'accordo non venga raggiunto, se ne dovrà dare atto nel verbale di udienza, che dovrà essere firmato dalle parti.

     Qualora l'accordo non venga raggiunto e la Commissione ritenga di essere in possesso di tutti gli elementi per emettere la decisione, la pronuncerà senz'altro. In caso diverso, assegnerà un termine perentorio alle parti, perché forniscano gli elementi ritenuti necessari, rinviando la causa ad altra udienza, nella quale la decisione deve essere pronunziata.

     Ricorrendone la necessità, può disporre un mezzo istruttorio, determinando nel relativo provvedimento i modi ed i termini per l'esecuzione e la parte tenuta ad anticiparne la spesa. Degli accertamenti tecnici è di regola incaricato l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

 

          Art. 7.

     Nella decisione, la Commissione dispone sul pagamento delle spese, previa loro liquidazione, mettendole a carico della parte soccombente o compensandole in tutto o in parte per reciproca soccombenza o per altri giusti motivi.

     La liquidazione delle spese fatta nella decisione ha valore di titolo esecutivo e il cancelliere è autorizzato a rilasciare copia della medesima in forma esecutiva.

 

          Art. 8.

     La decisione è pubblicata all'udienza mediante lettura del dispositivo da parte del cancelliere, che deve in ogni caso notificarlo in copia alle parti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

          Art. 9.

     Il ricorso alla Commissione regionale, davanti la quale si applicano le stesse norme procedurali stabilite per le Commissioni circondariali, deve essere presentato alla segreteria della detta Commissione entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di ricevimento della raccomandata di cui all'articolo precedente.

     Il ricorso sospende gli effetti della decisione impugnata.

 

          Art. 10.

     I procedimenti davanti le Commissioni non sono vincolati all'osservanza delle norme della procedura ordinaria.

     Gli atti del procedimento successivi al ricorso sono esenti da tasse di bollo.

     I compensi dovuti agli ufficiali giudiziari, ai periti ed ai testimoni sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia per il procedimento ordinario civile.

 

          Art. 11.

     Al presidente della Commissione ed ai componenti impiegati dello Stato è dovuto per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire cinquanta, mentre ai componenti che non siano impiegati dello Stato è dovuto un gettone di lire cento e, quando ne sia il caso, l'indennità di missione spettante agli impiegati di grado sesto.

     Al cancelliere addetto alla Commissione è dovuto un premio di operosità, da stabilirsi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in misura inferiore a quella del gettone di presenza spettante al presidente.

 

          Art. 12.

     Il componente la Commissione che non intervenga alle sedute senza giustificato motivo sarà dal presidente segnalato al prefetto per la sostituzione.

 

          Art. 13.

     Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.