Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.7 leggi di spesa |
Data: | 29/04/1995 |
Numero: | 130 |
Sommario |
Art. 1. 1. I decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono adottati entro il 15 maggio 1995 |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 27.7.215 – L. 29 aprile 1995, n. 130.
Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate.
(G.U. 29 aprile 1995, n. 99).
1. I decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 3 della
2. Restano salvi gli effetti prodottisi e gli atti compiuti in applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1 e dei successivi decreti-legge di proroga.
3. Gli effetti giuridici ed economici del decreto legislativo di cui all'art. 3 della
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 153.000 milioni per l'anno 1995, lire 442.000 milioni per l'anno 1996 e lire 450.000 milioni per l'anno 1997 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.