§ 27.7.190 – L. 4 agosto 1984, n. 428.
Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:04/08/1984
Numero:428


Sommario
Art. 1.      Per ciascuno degli anni finanziari dal 1984 al 1993 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al primo comma [...]
Art. 2.      Il terzo comma dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è così modificato
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale [...]


§ 27.7.190 – L. 4 agosto 1984, n. 428.

Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

(G.U. 9 agosto 1984, n. 219).

 

     Art. 1.

     Per ciascuno degli anni finanziari dal 1984 al 1993 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente il concorso dello Stato in conto interessi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica.

 

          Art. 2.

     Il terzo comma dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è così modificato:

     "La garanzia del fondo si applica con le stesse modalità previste dal primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni".

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 nella specifica voce: "Rifinanziamento del fondo per il credito agevolato di cui all'articolo 29 della legge n. 416 del 1981".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.