§ 27.7.159 – D.L. 14 aprile 1978, n. 110.
Provvedimenti urgenti per le società già inquadrate nel gruppo EGAM.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:14/04/1978
Numero:110


Sommario
Art. 1.      E’ autorizzata la spesa di lire 40 miliardi da erogare al comitato di liquidazione istituito ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103 , convertito, [...]
Art. 2.      Il comitato di liquidazione di cui all'articolo precedente, la cui durata è prorogata ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge di conversione del presente [...]
Art. 3.      L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto fa carico all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , relativa al [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 27.7.159 – D.L. 14 aprile 1978, n. 110. [1]

Provvedimenti urgenti per le società già inquadrate nel gruppo EGAM.

(G.U. 17 aprile 1978, n. 106).

 

     Art. 1.

     E’ autorizzata la spesa di lire 40 miliardi da erogare al comitato di liquidazione istituito ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, al fine di provvedere alle urgenti ed inderogabili necessità delle società di cui al predetto decreto e delle società da esse controllate, ivi compresi gli eventuali interventi di cui al successivo art. 2.

 

          Art. 2.

     Il comitato di liquidazione di cui all'articolo precedente, la cui durata è prorogata ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge di conversione del presente decreto e, per quanto di loro competenza, l'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI e l'Ente nazionale idrocarburi - ENI, sono autorizzati ad adottare, nei confronti delle predette società, gli atti ed i provvedimenti urgenti ed indispensabili per salvaguardare la possibilità di attuazione economica dei programmi che saranno approvati con la legge organica per il risanamento delle società già inquadrate nel gruppo EGAM [2].

     Entro tre mesi dalla data di cui al precedente comma, il comitato di liquidazione renderà conto al Ministero delle partecipazioni statali dell'impiego delle somme ricevute ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 7 aprile 1977, numero 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, e del presente decreto.

     Detto conto sarà approvato con decreto del Ministro delle partecipazioni statali di concerto con quello del tesoro.

 

          Art. 3.

     L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto fa carico all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , relativa al conferimento ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e viene iscritto nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1978, mediante corrispondente prelevamento dal conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale denominato "Conto speciale per il finanziamento dei provvedimenti concernenti la ristrutturazione industriale".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 giugno 1978, n. 279.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 15 giugno 1978, n. 279.