§ 27.7.102 – L. 12 marzo 1968, n. 462.
Integrazione del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:12/03/1968
Numero:462


Sommario
Art. 1.      E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 20 miliardi di lire a favore del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di [...]
Art. 2.      I finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, per iniziative industriali ed artigiane, possono essere concessi sino al 70 per cento della spesa [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 5381 [...]


§ 27.7.102 – L. 12 marzo 1968, n. 462.

Integrazione del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908.

(G.U. 26 aprile 1968, n. 106).

 

     Art. 1.

     E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 20 miliardi di lire a favore del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui all'art. 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, ripartita in cinque annualità di 4 miliardi di lire, per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1972.

 

          Art. 2.

     I finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, per iniziative industriali ed artigiane, possono essere concessi sino al 70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.