Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.7 leggi di spesa |
Data: | 07/02/1961 |
Numero: | 76 |
Sommario |
Art. 1. Nel capo III (interventi diversi in agricoltura) della legge 24 luglio 1959, n. 622, dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente |
Art. 2. Al capo XII (provvedimenti per l'artigianato) della legge 24 luglio 1959, n. 622, dopo l'art. 57 è aggiunto il seguente |
Art. 3. All'onere di lire 370 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con una corrispondente aliquota del provento dell'emissione dei buoni del [...] |
§ 27.7.6a - Legge 7 febbraio 1961, n. 76. [1]
Integrazioni alla legge 24 luglio 1959, n. 622, relativa ad interventi in favore dell'economia nazionale.
(G.U. 11 marzo 1961, n. 63)
Nel capo III (interventi diversi in agricoltura) della
"Art. 13 bis (provvidenze in favore del settore della lana). - Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario della lana di tosa delle campagne 1958 e 1959 ed a fissare le modalità di esecuzione.
Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla
La somma di lire 70 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1960-61".
Al capo XII (provvedimenti per l'artigianato) della
"Art. 57 bis (difesa e propaganda del prodotto italiano all'estero). - E' autorizzata la spesa di lire trecento milioni per la concessione di contributi e sussidi relativi all'organizzazione, alla partecipazione di mostre e fiere all'estero nonchè per provvedere a spese per la tutela e lo sviluppo del prodotto italiano all'estero.
La somma di lire trecento milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1960-61".
All'onere di lire 370 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con una corrispondente aliquota del provento dell'emissione dei buoni del Tesoro poliennali a premi con scadenza 1° ottobre 1966 autorizzata con il
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 1 del