§ 27.7.63 – L. 31 dicembre 1962, n. 1834.
Autorizzazione alla spesa di lire 925 milioni per la concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione di crediti finanziari di cui [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:31/12/1962
Numero:1834


Sommario
Art. 1.      A partire dall'esercizio finanziario 1962-63 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1976-77 è autorizzata la spesa annua di lire 925 milioni per la concessione, tramite [...]
Art. 2.      Il ritardo dell'incasso del credito, nascente da finanziamento contemplato nell'art. 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, costituisce sinistro - ai fini della garanzia [...]
Art. 3.      L'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 sarà fronteggiato mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 347 [...]


§ 27.7.63 – L. 31 dicembre 1962, n. 1834.

Autorizzazione alla spesa di lire 925 milioni per la concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione di crediti finanziari di cui all'art. 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

(G.U. 23 gennaio 1963, n. 20).

 

     Art. 1.

     A partire dall'esercizio finanziario 1962-63 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1976-77 è autorizzata la spesa annua di lire 925 milioni per la concessione, tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di contributi sugli interessi per la effettuazione di operazioni di crediti finanziari, ai sensi dell'art. 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

     Le modalità e condizioni per la erogazione dei contributi di cui al precedente comma saranno fissate nel decreto previsto dall'art. 21 della stessa legge 5 luglio 1961, n. 635.

 

          Art. 2.

     Il ritardo dell'incasso del credito, nascente da finanziamento contemplato nell'art. 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, costituisce sinistro - ai fini della garanzia concessa a norma di detta legge - decorsi trenta giorni dalla data di scadenza del credito stesso.

 

          Art. 3.

     L'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 sarà fronteggiato mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 347 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.