§ 27.7.38 – L. 27 dicembre 1956, n. 1459.
Autorizzazione della spesa straordinaria, per l'esercizio finanziario 1956-57, della somma di lire 300.000.000, per il completamento del programma [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:27/12/1956
Numero:1459


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1956-57, la spesa straordinaria di lire 300.000.000, per [...]
Art. 2.      L'ammontare del contributo non potrà superare il limite massimo del 50 per cento della spesa
Art. 3.      La corresponsione dei contributi e dei sussidi è disposta con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito un Comitato tecnico composto dal Sottosegretario di [...]
Art. 4.      Per l'ammissione ai benefici della presente legge gli interessati dovranno presentare domanda entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge
Art. 5.      All'onere di milioni 300 derivante dalla presente legge si provvederà a carico del fondo inscritto al capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero [...]


§ 27.7.38 – L. 27 dicembre 1956, n. 1459.

Autorizzazione della spesa straordinaria, per l'esercizio finanziario 1956-57, della somma di lire 300.000.000, per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce.

(G.U. 7 gennaio 1957, n. 5).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1956-57, la spesa straordinaria di lire 300.000.000, per provvedere alla concessione:

     1) di contributi nelle spese occorrenti per:

     a) la costruzione in cantieri nazionali di nuove navi per la pesca, destinate alla sostituzione di navi esistenti di scarso rendimento per vetustà o per altre cause, che dovranno essere demolite, e per il trasporto del pescato, purchè di stazza lorda inferiore a 10 tonnellate e con apparato motore di potenza inferiore a 45 HP, la costruzione di galleggianti per gli usi della pesca;

     b) il miglioramento e le riparazioni delle navi e dei galleggianti per la pesca o per il trasporto del pescato;

     c) l'impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca;

     d) l'impianto di stabilimenti per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi da pesca;

     e) l'impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da pesca; di officine per la riparazione dei mezzi e degli attrezzi da pesca; di manufatti di uso collettivo per i pescatori;

     f) la costruzione e sistemazione di peschiere e di altri manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici;

     g) l'acquisto e rinnovazione di reti, lampade con relativi impianti di alimentazione e ricarica di accumulatori elettrici, funi, cavi, filati, tele ed altre materie ed attrezzature da pesca;

     h) gli impianti a bordo ed a terra di frigoriferi per la conservazione del pescato e gli impianti a terra per la produzione del ghiaccio;

     i) gli impianti di carattere artigiano per la salagione del pesce;

     l) la provvista e l'impianto a bordo di apparecchi radiofonici ricetrasmittenti, ultrasonori (ecometri) ed ogni altro impianto ed apparecchio che il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od eliminare il logorio o la perdita degli attrezzi da pesca, di incrementare la produzione ittica o di tutelare la sicurezza della vita umana in mare;

     m) l'istituzione ed il funzionamento di orfanotrofi per figli di pescatori, di case di riposo per pescatori inabili ed altri istituti di assistenza morale e materiale per i pescatori;

     n) le campagne esplorative per la ricerca di nuovi campi di pesca;

     o) ogni mezzo di propaganda del consumo dei prodotti della pesca;

     p) ogni altra attività ed iniziativa intesa ai fini di cui alle precedenti lettere.

     2) di sussidi alle industrie italiane della pesca esercitate con equipaggi e con navi nazionali, di stazza lorda non inferiore a 1000 tonnellate e che operino in mari lontani dagli stretti, le cui campagne di pesca abbiano una durata minima di sei mesi all'anno, con una percorrenza minima di 30.000 miglia ogni anno per ciascuna nave impiegata.

 

          Art. 2.

     L'ammontare del contributo non potrà superare il limite massimo del 50 per cento della spesa.

     L'ammontare complessivo dei sussidi non potrà superare il limite massimo di lire 150 milioni.

 

          Art. 3.

     La corresponsione dei contributi e dei sussidi è disposta con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito un Comitato tecnico composto dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che lo presiede, dal Direttore generale della pesca e del demanio marittimo e da cinque esperti nominati dal Ministro per la marina mercantile.

     Esercita le funzioni di segretario del Comitato un funzionario amministrativo di grado non inferiore al nono.

 

          Art. 4.

     Per l'ammissione ai benefici della presente legge gli interessati dovranno presentare domanda entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

 

          Art. 5.

     All'onere di milioni 300 derivante dalla presente legge si provvederà a carico del fondo inscritto al capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.