§ 27.7.7 – D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 18.
Temporaneo aumento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:20/01/1948
Numero:18


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° gennaio 1948 sono elevati di venti volte i limiti originari di somma comunque indicati nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello [...]
Art. 2.      Restano salve le disposizioni che prevedono maggiorazioni, degli originari limiti di somma, in misura superiore a quella indicata nel precedente articolo
Art. 3.      La data in cui cesserà di avere applicazione la disposizione contenuta nell'art. 1 sarà determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 27.7.7 – D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 18. [1]

Temporaneo aumento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e regolamenti contabili speciali e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.

(G.U. 5 febbraio 1948, n. 29).

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1° gennaio 1948 sono elevati di venti volte i limiti originari di somma comunque indicati nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali o in disposizioni correlative e quelli stabiliti dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

 

          Art. 2.

     Restano salve le disposizioni che prevedono maggiorazioni, degli originari limiti di somma, in misura superiore a quella indicata nel precedente articolo.

 

          Art. 3.

     La data in cui cesserà di avere applicazione la disposizione contenuta nell'art. 1 sarà determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


[1] Ratificato dalla L. 5 gennaio 1953, n. 30.