§ 27.7.3 – D.Lgs.Lgt. 22 settembre 1945, n. 675.
Esecuzione di opere pubbliche straordinarie nella Sicilia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:22/09/1945
Numero:675


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire un miliardo centocinquanta milioni per la esecuzione a cura dello Stato di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito [...]
Art. 2.      Per ottenere l'esecuzione dei lavori a carico della presente autorizzazione di spesa, gli Enti locali dovranno inoltrare all'Alto Commissario per la Sicilia apposita [...]
Art. 3.      La spesa sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, resta per metà a carico degli Enti locali interessati. Il ricupero di detta [...]
Art. 4.      E' in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di consentire, su proposta dell'Alto Commissario, che l'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli venga [...]
Art. 5.      E' autorizzata la spesa di lire trecentocinquanta milioni per provvedere alla maggiore spesa ed alla liquidazione di opere in corso di esecuzione a cura del [...]
Art. 6.      Per gli scopi di cui all'art. 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, istitutiva dell'Ente Acquedotti Siciliani, è autorizzata la spesa di lire cinquecento milioni da [...]
Art. 7.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del [...]
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 27.7.3 – D.Lgs.Lgt. 22 settembre 1945, n. 675. [1]

Esecuzione di opere pubbliche straordinarie nella Sicilia.

(G.U. 3 novembre 1945, n. 132).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire un miliardo centocinquanta milioni per la esecuzione a cura dello Stato di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito nell'interesse di Enti locali della Sicilia.

 

          Art. 2.

     Per ottenere l'esecuzione dei lavori a carico della presente autorizzazione di spesa, gli Enti locali dovranno inoltrare all'Alto Commissario per la Sicilia apposita richiesta per il tramite della competente prefettura la quale dovrà esprimere il proprio parere circa la necessità ed indifferibilità delle opere richieste e la impossibilità da parte degli Enti interessati di provvedere al loro finanziamento.

     Al riguardo sarà sentito, anche, il parere del provveditore alle Opere pubbliche.

 

          Art. 3.

     La spesa sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, resta per metà a carico degli Enti locali interessati. Il ricupero di detta quota, anticipata dallo Stato, sarà effettuato in trenta rate annuali costanti, senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo.

     Le spese di manutenzione saranno dagli Enti interessati assunte a proprio carico, a partire dalla data di consegna delle opere, che dovrà, in ogni caso, essere effettuata non oltre un anno dalla data del verbale di collaudo.

 

          Art. 4.

     E' in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di consentire, su proposta dell'Alto Commissario, che l'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli venga affidata agli Enti locali interessati, semprechè essi possiedano già una adeguata attrezzatura tecnica propria.

     In tal caso il Provveditorato alle opere pubbliche, a mezzo degli uffici del Genio civile, limiterà il proprio compito all'alta vigilanza, alla conferma e pagamento dei certificati di acconto ed al collaudo dei lavori.

 

          Art. 5.

     E' autorizzata la spesa di lire trecentocinquanta milioni per provvedere alla maggiore spesa ed alla liquidazione di opere in corso di esecuzione a cura del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo nel territorio della Sicilia.

 

          Art. 6.

     Per gli scopi di cui all'art. 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, istitutiva dell'Ente Acquedotti Siciliani, è autorizzata la spesa di lire cinquecento milioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a cominciare dal 1945-46, in ragione di lire cento milioni per ciascun esercizio.

 

          Art. 7.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.