Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 96. Turismo |
Capitolo: | 96.2 disciplina generale |
Data: | 04/03/1964 |
Numero: | 114 |
Sommario |
Art. 1. Lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore: |
Art. 2. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1963-64, la spesa di lire 30 milioni, da erogare dal Ministero del turismo e dello spettacolo per attività di indagine, di studio, di documentazione e [...] |
Art. 3. All'onere di L. 1.500 milioni derivante dall'applicazione, nell'esercizio finanziario 1963-64, degli articoli precedenti si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti [...] |
§ 96.2.11 - Legge 4 marzo 1964, n. 114.
Potenziamento dell'organizzazione turistica nazionale.
(G.U. 25 marzo 1964, n. 76).
Lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore:
a) degli Enti provinciali per il turismo previsto dall'art. 10 della
b) dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), previsto dalla
c) di Enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, previsto dalla
d) di Enti che, senza scopo di lucro, svolgano attività diretta ad incrementare il movimento dei forestieri od il turismo sociale o giovanile, previsto dall'art. 12 della
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1963-64, la spesa di lire 30 milioni, da erogare dal Ministero del turismo e dello spettacolo per attività di indagine, di studio, di documentazione e di programmazione, nell'interesse dei settori di competenza del Ministero medesimo, nonché per il funzionamento di Commissioni, di Comitati e per compensi, indennità e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di detti Commissioni e Comitati; oltre che per compensi ad esperti estranei all'Amministrazione dello Stato.
Lo stanziamento di cui è cenno è elevato a L. 60 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a L. 100 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66.
All'onere di L. 1.500 milioni derivante dall'applicazione, nell'esercizio finanziario 1963-64, degli articoli precedenti si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.