§ 96.2.11 - Legge 4 marzo 1964, n. 114.
Potenziamento dell'organizzazione turistica nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:96. Turismo
Capitolo:96.2 disciplina generale
Data:04/03/1964
Numero:114


Sommario
Art. 1.      Lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore:
Art. 2.      E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1963-64, la spesa di lire 30 milioni, da erogare dal Ministero del turismo e dello spettacolo per attività di indagine, di studio, di documentazione e [...]
Art. 3.      All'onere di L. 1.500 milioni derivante dall'applicazione, nell'esercizio finanziario 1963-64, degli articoli precedenti si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti [...]


§ 96.2.11 - Legge 4 marzo 1964, n. 114.

Potenziamento dell'organizzazione turistica nazionale.

(G.U. 25 marzo 1964, n. 76).

 

     Art. 1.

     Lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore:

     a) degli Enti provinciali per il turismo previsto dall'art. 10 della legge 4 marzo 1958, n. 174, modificata con legge 31 dicembre 1961, n. 1444, è elevato da L. 3.500 milioni a L. 4.300 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; a L. 5.100 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a L. 5.900 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66;

     b) dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 705, modificata con legge 31 dicembre 1961, n. 1444, è elevato da L. 1.355 milioni a L. 1.575 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; a L. 1.795 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a L. 2.015 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66;

     c) di Enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 702, modificata con legge 31 dicembre 1961, n. 1444, e con legge 23 giugno 1961, n. 520, è elevato da L. 420 milioni a L. 720 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, a L. 1.020 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a L. 1.310 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66;

     d) di Enti che, senza scopo di lucro, svolgano attività diretta ad incrementare il movimento dei forestieri od il turismo sociale o giovanile, previsto dall'art. 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174, modificata con legge 31 dicembre 1961, n. 1444, è elevato da L. 150 milioni a L. 300 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; a L. 450 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a L. 600 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66.

 

          Art. 2.

     E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1963-64, la spesa di lire 30 milioni, da erogare dal Ministero del turismo e dello spettacolo per attività di indagine, di studio, di documentazione e di programmazione, nell'interesse dei settori di competenza del Ministero medesimo, nonché per il funzionamento di Commissioni, di Comitati e per compensi, indennità e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di detti Commissioni e Comitati; oltre che per compensi ad esperti estranei all'Amministrazione dello Stato.

     Lo stanziamento di cui è cenno è elevato a L. 60 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a L. 100 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66.

 

          Art. 3.

     All'onere di L. 1.500 milioni derivante dall'applicazione, nell'esercizio finanziario 1963-64, degli articoli precedenti si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.