§ 96.1.2 - R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523.
Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:96. Turismo
Capitolo:96.1 agenzie di viaggio
Data:23/11/1936
Numero:2523


Sommario
Art. 1.      Le aziende che, disponendo di una organizzazione adeguata, prestano mediante compenso l'assistenza turistica ai viaggiatori, sono distinte in tre categorie
Art. 2.      Sono uffici viaggi e turismo le aziende che svolgono tutte o gran parte delle attività di seguito elencate
Art. 3.      Sono uffici turistici le aziende che delle attività elencate all'art. 2 ne svolgono soltanto alcune e con carattere ricettivo o locale, escluse in ogni modo quelle di [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Le aziende di cui all'art. 1 sono tenute a munirsi della licenza di pubblica sicurezza prescritta dall'art. 115 del testo unico, approvato con Regio Decreto 18 giugno [...]
Art. 6.      Le aziende estere possono ottenere la licenza di cui all'art. 5 soltanto se i legali rappresentanti delle aziende abbiano la cittadinanza italiana
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      Le aziende nazionali ed estere che attualmente godano dell'esenzione dall'obbligo della licenza di pubblica sicurezza possono, nel termine di mesi sei dall'entrata in [...]
Art. 10. 
Art. 11.      La domanda di licenza di cui al precedente art. 5, oltre che contenere le indicazioni di cui all'art. 219 del regolamento di pubblica sicurezza, 21 gennaio 1929–VII, n. [...]
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.      Entro 10 giorni dalla data di comunicazione della concessione della licenza di esercizio, il titolare dovrà versare alla cassa depositi e prestiti una cauzione in titoli [...]
Art. 15. 
Art. 16.      Non potranno essere pubblicati nè distribuiti programmi, annunci, manifesti, ecc., concernenti l'organizzazione di viaggi collettivi a carattere turistico o di crociere [...]
Art. 17.      Le aziende contemplate nelle presenti disposizioni, nei riferimenti al loro esercizio, dovranno fare chiara distinzione fra le sedi e le succursali di loro diretta [...]
Art. 18.      Le denominazioni "uffici od agenzie turistiche", di "navigazione" e simili, nonchè le corrispondenti in lingue straniere, sono riservate alle aziende che hanno ottenuta [...]
Art. 19.      Le rappresentanze di ferrovie estere o gli uffici di propaganda turistica di nazioni straniere, sono soggetti alla vigilanza ed al controllo del ministero per la stampa [...]
Art. 20.      Ai comitati od enti promotori di movimenti di masse è fatto divieto di svolgere le attività di cui all'art. 2 del presente Decreto, se non per il tramite di aziende [...]
Art. 21.      L'esercizio abusivo delle attività disciplinate dalle presenti disposizioni è punito ai sensi dell'art. 665 del codice penale
Art. 22.      Presso il ministero per la stampa e la propaganda sarà istituito e tenuto aggiornato un elenco, nel quale saranno iscritti gli uffici viaggi e turismo, gli uffici [...]
Art. 23.      Le licenze di pubblica sicurezza rilasciate senza l'intervento del ministero per la stampa e la propaganda, non potranno essere rinnovate anche con la procedura [...]
Art. 24.      Sono applicabili agli uffici viaggi e turismo, agli uffici turistici ed agli uffici di navigazione tutte le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica [...]
Art. 25.      L'assistenza turistica nelle stazioni ferroviarie ed agli scali marittimi, compresa l'attività che si svolge a bordo dei piroscafi in arrivo, senza distinzione di [...]
Art. 26.      Non sono soggette alla disciplina del presente decreto le aziende che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle ferrovie dello Stato
Art. 27.      Ogni disposizione contraria al presente decreto s'intende abrogata
Art. 28.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la sua conversione [...]


§ 96.1.2 - R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523. [1]

Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.

(G.U. 30 giugno 1936, n. 149).

 

 

     Art. 1.

     Le aziende che, disponendo di una organizzazione adeguata, prestano mediante compenso l'assistenza turistica ai viaggiatori, sono distinte in tre categorie:

     categoria A) uffici viaggi e turismo;

     categoria B) uffici turistici;

     categoria C) uffici di navigazione.

     Per "assistenza turistica" ai fini del presente decreto, s'intende lo svolgimento di tutte o di alcune delle operazioni indicate nell'articolo seguente.

 

          Art. 2.

     Sono uffici viaggi e turismo le aziende che svolgono tutte o gran parte delle attività di seguito elencate:

     a) vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna, sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso e così biglietti a tariffa intera o ridotta, di corsa semplice, di andata-ritorno, circolare, ecc.;

     b) prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie ed in ogni altro mezzo di trasporto;

     c) vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali od estere di navigazione marittima;

     d) vendita di biglietti di trasporto per linee nazionali od estere di navigazione aerea;

     e) organizzazione di viaggi isolati od in comitiva e di crociere con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;

     f) organizzazione di escursioni private o collettive, con o senza accompagnamento, per la visita delle città e dei dintorni, e noleggio di autovetture;

     g) spedizione e ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

     h) emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali od estere;

     i) rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori (traveller's cheques) altresì di lettere di credito emessi da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici, e sempre che il titolare dell'azienda abbia ottenute le prescritte autorizzazioni;

     l) rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;

     m) informazioni di ogni genere in materia turistica;

     n) diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita di guide, orari, ecc.;

     o) speciali prestazioni, purchè di qualche interesse turistico anche se indiretto (visti consolari ai passaporti, vendita di biglietti teatrali, per manifestazioni di pubblico interesse, lotterie, ecc.);

     p) assistenza in genere ai clienti.

 

          Art. 3.

     Sono uffici turistici le aziende che delle attività elencate all'art. 2 ne svolgono soltanto alcune e con carattere ricettivo o locale, escluse in ogni modo quelle di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

 

          Art. 4. [2]

     Sono uffici di navigazione le aziende che forniscono informazioni o biglietti di passaggio per i servizi di navigazione sia interna che marittima (esclusi quelli per emigranti) od aerea di società od imprese nazionali od estere delle quali siano diretta emanazione od abbiano la rappresentanza, fermo il disposto di cui all'art. 26, comma 3°.

 

          Art. 5.

     Le aziende di cui all'art. 1 sono tenute a munirsi della licenza di pubblica sicurezza prescritta dall'art. 115 del testo unico, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'art. 220 del regolamento approvato con Regio Decreto 21 gennaio 1929, n. 62.

     Il rilascio della licenza è però subordinato al previo nulla osta dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, al quale spetta di accertare, con deliberazione consigliare, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150, l'idoneità tecnica del richiedente (o del dirigente l'azienda quando questi non sia il titolare stesso), il decoro dei locali di esercizio, l'efficienza delle attrezzature, la disponibilità dei mezzi adeguati all'importanza dell'azienda e l'opportunità della concessione ai fini delle esigenze del turismo [3].

     Allo stesso Ente provinciale per il turismo spetta inoltre approvare la denominazione che l'azienda crede di adottare, previo accertamento che nell'elenco di cui al successivo art. 22 non esista altra azienda autorizzata avente la stessa denominazione [4].

     Avverso il diniego del nulla osta da parte dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il turismo, il quale decide in via definitiva [5].

     Resta riservato al Commissariato per il turismo il nulla osta per il rilascio delle licenze alle aziende di cui al successivo art. 6 [6].

     Dei provvedimenti suddetti, emessi dagli Enti provinciali per il turismo, è data immediata comunicazione al Commissariato per il turismo [7].

     La licenza di pubblica sicurezza dovrà contenere l'espresso divieto che nei locali delle aziende sopra menzionate siano esercitate le altre attività specificate nel già citato art. 220 del regolamento di pubblica sicurezza.

     Allorquando il dirigente dell'azienda è persona diversa dal titolare della licenza, questa deve essere vincolata anche al nome del dirigente [8].

     La nomina di tali dirigenti è subordinata al possesso dei requisiti prescritti per la concessione delle autorizzazioni di polizia e, per ciò che si attiene alla competenza tecnica, al nulla osta dell'Ente provinciale per il turismo [9].

 

          Art. 6.

     Le aziende estere possono ottenere la licenza di cui all'art. 5 soltanto se i legali rappresentanti delle aziende abbiano la cittadinanza italiana.

     Potrà tuttavia essere concessa la licenza di esercizio anche a ditte straniere, rappresentate in Italia da cittadini stranieri, nel caso di riconosciuta idoneità di questi ultimi da parte del ministero per la stampa e la propaganda, quando esista trattamento di reciprocità da parte delle nazioni cui tali ditte appartengono.

 

          Art. 7. [10]

     La licenza di cui all'art. 5 è valida anche per le succursali e filiali che l'azienda avesse o volesse stabilire nella stessa od in altra località della Repubblica, previo tuttavia nulla osta, per ognuna di esse, dell'Ente provinciale per il turismo e della Questura della provincia nella quale esista o si intenda istituire la succursale o filiale.

     Avverso il diniego del nulla osta da parte dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il turismo, il quale decide in via definitiva.

     Le succursali a gestione diretta debbono essere provviste di copie conformi della licenza di polizia, rilasciata al titolare dell'azienda previo il nulla osta previsto dal primo comma. E' fatto obbligo ai titolari della licenza di comunicare all'Ente provinciale per il turismo, oltre che alle Questure competenti, i nominativi dei dirigenti le succursali e le successive variazioni.

 

          Art. 8. [11]

     Le succursali o filiali specificate nell'art. 7 che hanno gestione autonoma ed i rappresentanti o corrispondenti di aziende autorizzate, che agiscano in proprio, dovranno sottostare all'obbligo della licenza di pubblica sicurezza; tuttavia la licenza di cui già fossero, o venissero in possesso per altro titolo, potrà essere estesa all'esercizio di attività turistiche, previo parere favorevole dell'Ente provinciale per il turismo.

     Avverso il parere contrario dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il turismo, il quale pronunzia in via definitiva.

 

          Art. 9.

     Le aziende nazionali ed estere che attualmente godano dell'esenzione dall'obbligo della licenza di pubblica sicurezza possono, nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente decreto, chiedere una proroga del beneficio stesso. Sull'istanza di proroga il ministero per la stampa e la propaganda, sentita la commissione di cui all'art. 10, decide di concerto col ministero dell'interno. La proroga del beneficio della esenzione può essere concessa per un periodo massimo di quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     Se l'istanza di concessione della proroga viene respinta, le aziende interessate devono chiedere la licenza della pubblica sicurezza prevista nell'art. 5 entro il termine di mesi sei dalla comunicazione del provvedimento di rigetto.

     Fuori del caso che sia stata chiesta la proroga del beneficio dell'esenzione, le aziende nazionali ed estere, che attualmente ne godono, devono chiedere la licenza della pubblica sicurezza prevista nell'art. 5 entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 10. [12]

     Il Ministero della cultura popolare, per le aziende di nuova formazione esprime il nulla osta di cui all'art. 5 dopo sentito il parere di una Commissione composta come segue:

     1° del direttore generale per il turismo, con le funzioni di presidente;

     2° di un rappresentante del Ministero dell'interno;

     3° di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

     4° di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni ;

     5° di un rappresentante del Ministero delle corporazioni ;

     6° di un rappresentante del Ministero per gli scambi e la valuta;

     7° del vice presidente della Corporazione dell'ospitalità;

     8° di un rappresentante dell'Ente nazionale industrie turistiche;

     9° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo;

     10° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna;

     11° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed ausiliari;

     12° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti automobilistici;

     13° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista lavoratori del turismo e dell'ospitalità;

     14° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli autoferrotranvieri ed autointernavigatori;

     15° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista della gente del mare.

     Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario designato dal Ministero della cultura popolare.

     Nell'emettere il proprio parere, la Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti.

     A parità di voti prevale quello del presidente.

     Alle indennità dovute ai commissari, nelle forme di legge, sarà provveduto con fondi stanziati nel bilancio del Ministero della cultura popolare per i servizi del turismo.

 

          Art. 11.

     La domanda di licenza di cui al precedente art. 5, oltre che contenere le indicazioni di cui all'art. 219 del regolamento di pubblica sicurezza, 21 gennaio 1929–VII, n. 62, dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

     1) certificato di cittadinanza italiana del richiedente la licenza di pubblica sicurezza, salva l'eccezione di cui all'art. 6;

     2) copia autentica dell'atto costitutivo della società per le aziende costituite in tale forma, con l'elenco nominativo delle persone componenti il consiglio di amministrazione della società e del personale dirigente, provvisto di procura;

     3) certificato generale del casellario giudiziario in data non anteriore a tre mesi riguardante il titolare ovvero i legali rappresentanti della ditta o società;

     4) documenti da cui risulti che i dirigenti abbiano esercitato funzioni di concetto in un organismo di viaggio e turismo per un periodo di almeno cinque anni e che sappiano parlare e scrivere correttamente, oltre alla lingua italiana, almeno due delle principali lingue estere europee.

 

          Art. 12. [13]

     Il titolare della licenza, che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede dell'azienda, ne deve informare, indicandone la durata, la Questura e l'Ente provinciale per il turismo competenti. Nel caso che la chiusura avvenga senza tale avviso, la licenza si intende decaduta.

     Il termine di chiusura non può essere superiore a sei mesi; è ammessa una sola proroga di non più di sei mesi per gravi ragioni da comprovarsi all'Ente provinciale per il turismo. Decorso anche il termine di proroga senza che l'ufficio sia riaperto, si verifica la decadenza della licenza.

     Della chiusura, della concessa proroga e della avvenuta decadenza, l'Ente provinciale per il turismo deve dare immediata comunicazione al Commissariato per il turismo.

 

          Art. 13. [14]

     Salve le particolari disposizioni stabilite dalla legge di pubblica sicurezza, il Commissariato per il turismo, sentito l'Ente provinciale per il turismo competente, o l'Ente provinciale per il turismo, possono provocare il ritiro temporaneo o la revoca della licenza, quando l'attività dell'azienda o dei suoi titolari sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi del turismo, o comunque si siano modificate le condizioni originali della concessione.

 

          Art. 14.

     Entro 10 giorni dalla data di comunicazione della concessione della licenza di esercizio, il titolare dovrà versare alla cassa depositi e prestiti una cauzione in titoli di rendita pubblica esenti da qualsiasi vincolo, intestati al titolare stesso oppure in titoli al portatore, nella misura per la stampa e la propaganda, in relazione all'importanza presunta dell'azienda, fra un minimo di lire 5000 ed un massimo di lire 50.000, salve le disposizioni vigenti per i depositi cauzionali derivanti dalla concessione di biglietteria delle ferrovie italiane dello Stato.

     All'obbligo di prestare cauzione non sono tenute le aziende esonerate dall'obbligo della licenza secondo il disposto dell'art. 9.

     La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'ufficio a garanzia dei danni eventualmente arrecati ai terzi od alle amministrazioni dello Stato in dipendenza dell'esercizio stesso, nonchè a garanzia di tasse non pagate e di eventuali pene pecuniarie.

     Lo svincolo della cauzione non potrà essere consentito che con le modalità prescritte dall'art. 116 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, previa autorizzazione del ministero per la stampa e la propaganda e non prima che siano trascorsi 180 giorni dalla regolare liquidazione dell'ufficio e dalla cessazione della sua attività.

     Nel caso che l'ufficio o l'azienda acquisti uno sviluppo tale da richiedere l'aumento dell'importo della cauzione, il titolare dovrà provvedere, sotto pena di decadenza della licenza, ad effettuare il deposito dell'aumento richiestogli.

 

          Art. 15. [15]

     Le funzioni di vigilanza e di controllo sugli uffici viaggi e turismo, sugli uffici turistici e sugli uffici di navigazione sono esercitate, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150, dall'Ente provinciale per il turismo competente, al fine di accertare precipuamente:

     a) l'orientamento della attività turistica della azienda;

     b) l'efficienza della sua attrezzatura ricettiva e della sua organizzazione di propaganda;

     c) l'applicazione di eque tariffe globali per i viaggi in Italia;

     d) la qualità ed il funzionamento dei vari servizi ed in particolar modo di quelli di informazione, dei mezzi di trasporto, degli interpreti e delle guide;

     e) il decoro e la conveniente ubicazione e costituzione dei locali in cui gli uffici hanno le loro sedi sia principali che secondarie.

     Il Commissariato per il turismo può disporre ispezioni e controlli, a mezzo di propri funzionari, agli uffici di viaggio e turismo, agli uffici turistici ed agli uffici di navigazione.

 

          Art. 16.

     Non potranno essere pubblicati nè distribuiti programmi, annunci, manifesti, ecc., concernenti l'organizzazione di viaggi collettivi a carattere turistico o di crociere se non dopo ottenuta l'approvazione del Commissariato per il turismo o dell'Ente provinciale per il turismo a seconda che si tratti di viaggi o crociere all'estero o di viaggi o crociere all'interno [16].

     Della conseguita approvazione dovrà essere fatta citazione nelle pubblicazioni stesse.

     Requisito indispensabile per l'approvazione sarà che le pubblicazioni contengano precise ed esplicite le indicazioni seguenti:

     1) itinerario del viaggio o della crociera;

     2) prezzo;

     3) specificazione dei servizi da fornire, loro classe, qualità e quantità;

     4) termini di tempo per le iscrizioni e per le rinunzie;

     5) condizioni di rimborso, nei vari casi delle quote pagate;

     6) data ed estremi dell'autorizzazione ministeriale.

     Per quanto riguarda le eventuali facilitazioni ferroviarie occorre che l'organizzatore delle crociere o dei viaggi abbia conseguito dal ministero delle comunicazioni l'adesione per la concessione delle facilitazioni stesse.

 

          Art. 17.

     Le aziende contemplate nelle presenti disposizioni, nei riferimenti al loro esercizio, dovranno fare chiara distinzione fra le sedi e le succursali di loro diretta gestione e quelle date in concessione a terzi o di semplice rappresentanza.

     Per gli ultimi due casi dovrà essere indicato il nome del concessionario del rappresentante.

 

          Art. 18.

     Le denominazioni "uffici od agenzie turistiche", di "navigazione" e simili, nonchè le corrispondenti in lingue straniere, sono riservate alle aziende che hanno ottenuta regolare licenza.

 

          Art. 19.

     Le rappresentanze di ferrovie estere o gli uffici di propaganda turistica di nazioni straniere, sono soggetti alla vigilanza ed al controllo del ministero per la stampa e la propaganda, al quale spetta di concedere le nuove autorizzazioni dopo sentito il parere dei ministeri degli affari esteri, dell'interno e delle comunicazioni.

 

          Art. 20.

     Ai comitati od enti promotori di movimenti di masse è fatto divieto di svolgere le attività di cui all'art. 2 del presente Decreto, se non per il tramite di aziende autorizzate.

     Per l'organizzazione di viaggi o gite occasionali con carattere patriottico, religioso o culturale, senza scopi speculativi, potranno essere consentite deroghe dal Commissariato per il turismo o dall'Ente provinciale per il turismo della Provincia ove i richiedenti hanno la loro sede, a seconda che si tratti di viaggi o gite all'estero o all'interno [17].

     Quando l'organizzazione dei viaggi o gite di cui sopra sia assunta da enti, sodalizi o istituti di carattere nazionale, la deroga può essere concessa anche dal Commissariato per il turismo [18].

 

          Art. 21.

     L'esercizio abusivo delle attività disciplinate dalle presenti disposizioni è punito ai sensi dell'art. 665 del codice penale.

     Le infrazioni agli art. 18 e 20 sono punite a termine della prima parte, ovvero del primo e del secondo capoverso dell'articolo stesso se la licenza sia stata negata, revocata o sospesa.

     Le infrazioni agli art. 16 e 17 possono soltanto dar luogo a diffida da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, e, in caso di recidività (se commesse malgrado una precedente diffida), alla sospensione o alla revoca della licenza.

 

          Art. 22.

     Presso il ministero per la stampa e la propaganda sarà istituito e tenuto aggiornato un elenco, nel quale saranno iscritti gli uffici viaggi e turismo, gli uffici turistici e gli uffici di navigazione, che, al momento della pubblicazione per il rilascio della quale il ministero per la stampa e la propaganda abbia già espresso il nulla osta prescritto dal decreto del Capo del governo in data 12 dicembre 1931.

     Un estratto dell'elenco sarà pubblicato nel Foglio degli annunzi legali di ogni provincia, per la parte che riguarda la provincia stessa e chiunque vi abbia interesse potrà farvi opposizione nei 30 giorni successivi, mediante ricorso al ministero per la stampa e la propaganda che deciderà definitivamente.

     L'elenco sarà poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno dove saranno anche rese note le variazioni successive delle quali le prefetture daranno comunicazione al ministero per la stampa e la propaganda allo scopo di tenere l'elenco stesso continuamente aggiornato.

 

          Art. 23.

     Le licenze di pubblica sicurezza rilasciate senza l'intervento del ministero per la stampa e la propaganda, non potranno essere rinnovate anche con la procedura descritta dall'art. 5 delle presenti disposizioni: è lasciata tuttavia facoltà al prefetto di concedere una dilazione fino al compimento del sesto mese successivo alla pubblicazione del presente Decreto per quelle licenze la cui scadenza fosse anteriore a tale data.

     Entro lo stesso termine anche gli uffici viaggi e turismo, gli uffici turistici e gli uffici di navigazione già provvisti di regolare licenza dovranno versare la cauzione prescritta con l'art. 14.

 

          Art. 24.

     Sono applicabili agli uffici viaggi e turismo, agli uffici turistici ed agli uffici di navigazione tutte le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento, in materia di autorizzazioni di polizia alle agenzie viaggi, in quanto non contrastanti con le disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 25.

     L'assistenza turistica nelle stazioni ferroviarie ed agli scali marittimi, compresa l'attività che si svolge a bordo dei piroscafi in arrivo, senza distinzione di bandiera, deve essere affidata ad uffici viaggi e turismo nazionali. Deroghe potranno essere consentite pel ministero per la stampa e la propaganda soltanto per uffici stranieri appartenenti a nazioni con le quali esistano accordi di reciprocità per le organizzazioni turistiche italiane.

 

          Art. 26.

     Non sono soggette alla disciplina del presente decreto le aziende che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle ferrovie dello Stato.

     La vigilanza e il controllo tecnico e amministrativo della gestione riguardante la vendita dei biglietti delle ferrovie dello Stato, anche per gli uffici di viaggio e turismo menzionati all'art. 2, è di esclusiva competenza della amministrazione ferroviaria, alla quale pure è riservata la decisione per le concessioni relative e le facoltà di adottare i provvedimenti di revoca delle medesime.

     Le norme del presente decreto non si applicano alle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione, nè agli uffici delle compagnie italiane di navigazione marittima, da queste gestiti direttamente o con proprio personale stipendiato o a contratto, la cui attività turistica è limitata esclusivamente ai servizi medesimi o connessa al funzionamento dei trasporti marittimi.

 

          Art. 27.

     Ogni disposizione contraria al presente decreto s'intende abrogata.

 

          Art. 28.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge. Il nostro ministro segretario di Stato per la stampa e la propaganda è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1] Convertito in legge dalla L. 30 dicembre 1937, n. 2650.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 4 aprile 1940, n. 860.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630.

[4] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630.

[5] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630.

[6] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630.

[7] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630.

[8] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 4 aprile 1940, n. 860.

[9] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 4 aprile 1940, n. 860 e così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 4 aprile 1940, n. 860.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630.

[16] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630.

[17] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630.

[18] Comma aggiunto dall'art. 9 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630.