Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.28 uffici finanziari |
Data: | 21/06/1961 |
Numero: | 498 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Le cambiali e gli altri titoli di credito non potuti assoggettare regolarmente all'imposta di bollo a causa degli eventi indicati nell'art. 1, acquistano la qualità di [...] |
Art. 3. |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Esso ha effetto [...] |
§ 95.28.10 – D.L. 21 giugno 1961, n. 498. [1]
Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari
(G.U. 22 giugno 1961, n. 152).
Qualora gli Uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all'art. 3 [3].
Le cambiali e gli altri titoli di credito non potuti assoggettare regolarmente all'imposta di bollo a causa degli eventi indicati nell'art. 1, acquistano la qualità di titolo esecutivo se, entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'art. 3, vengono presentati agli Uffici del registro per la regolarizzazione mediante pagamento della sola imposta di bollo.
Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Esso ha effetto dal 1° giugno 1961.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Articolo modificato dall'art. 18 della
[3] Comma così modificato dall'art. 10 del
[4] Articolo già sostituito dalla
[5] Comma così modificato dall'art. 10 del