Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.27 tributi locali |
Data: | 24/10/2000 |
Numero: | 370 |
Sommario |
Art. 1. Fatturazione delle operazioni. |
Art. 2. Registrazione dei corrispettivi. |
Art. 3. Prestazioni accessorie. |
Art. 4. Dichiarazioni e liquidazioni periodiche. |
Art. 5. Servizio delle lampade votive nei cimiteri. |
Art. 6. Norma residuale. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 95.27.48 - D.M. 24 ottobre 2000, n. 370. [1]
Regolamento recante particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti di contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta, da emanarsi ai sensi degli articoli 22, comma 2, e 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
(G.U. 14 febbraio 2000, n. 291).
Art. 1. Fatturazione delle operazioni.
1. Per l'addebito dei corrispettivi relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano, nonché per le operazioni relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione, possono essere emesse bollette che tengono luogo delle fatture, anche agli effetti di cui all'articolo 26 del
2. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 15, comma 2, della
3. Gli enti e le imprese che utilizzano strumenti informatici ovvero si avvalgono di centri di elaborazione dati gestiti da terzi possono emettere le bollette-fatture in unico esemplare con l'indicazione del periodo nominale di consumo in luogo della data di emissione; in tal caso, il secondo esemplare è sostituito dalle distinte meccanografiche di fatturazione contenenti, oltre alla data di emissione delle distinte stesse, che coincide con quella delle singole bollette, tutti gli altri elementi indicati nelle bollette medesime.
Art. 2. Registrazione dei corrispettivi.
1. L'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi e delle bollette-fatture emesse in ciascun giorno sono annotate nel registro previsto dall'articolo 24 del
2. Entro lo stesso termine le bollette-fatture emesse possono essere singolarmente annotate, anziché nel registro di cui al comma 1, in quello previsto dall'articolo 23 del
3. I soggetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 possono effettuare le prescritte annotazioni indicando i totali delle distinte meccanografiche di fatturazione relative alle bollette-fatture emesse nel corso di ciascun trimestre solare, entro il mese successivo al trimestre stesso con riferimento alla data della loro emissione.
Art. 3. Prestazioni accessorie.
1. I corrispettivi relativi alle prestazioni accessorie effettuate in ciascuno giorno per nuovi collegamenti, allacciamenti, posa misuratori, volture di utenza e simili, quando non siano addebitati nelle bollette- fatture, devono essere annotati nel registro previsto dall'articolo 24 del
Art. 4. Dichiarazioni e liquidazioni periodiche.
1. Per le operazioni di cui all'articolo 1, comma 1, le annotazioni di liquidazione periodica previste dall'articolo 1, comma 1, del
2. Ai fini delle liquidazioni periodiche di cui al comma 1 deve tenersi conto di tutte le operazioni per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel trimestre solare.
Art. 5. Servizio delle lampade votive nei cimiteri.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni effettuate dai soggetti che gestiscono il servizio delle lampade votive nei cimiteri.
Art. 6. Norma residuale.
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del
Art. 7. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla stessa data è abrogato il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1980, recante particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano i cui corrispettivi sono addebitati mediante bollette.
[1] Adottato dal Ministro delle Finanze.