§ 95.26.46 - Legge 28 dicembre 1959, n. 1146.
Istituzione di un diritto fisso per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto di cose, importati temporaneamente in Italia ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:28/12/1959
Numero:1146


Sommario
Art. 1.      Gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente [...]
Art. 2.      In esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei [...]
Art. 3.      Per il pagamento del diritto fisso, per le infrazioni e per quant'altro non espressamente previsto nella presente legge, valgono, in quanto applicabili, le norme del [...]


§ 95.26.46 - Legge 28 dicembre 1959, n. 1146.

Istituzione di un diritto fisso per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto di cose, importati temporaneamente in Italia ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero.

(G.U. 11 gennaio 1960, n. 7)

 

 

     Art. 1.

     Gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero, sono soggetti ad un diritto fisso di lire 1500 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate.

     Per le percorrenze non superiori a cento chilometri il diritto fisso dovuto è di lire 1000 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate.

     Il diritto fisso deve essere corrisposto per ogni viaggio effettuato in entrata o in uscita dal territorio italiano.

 

          Art. 2.

     In esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici, possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento del diritto fisso, di cui all'art. 1, con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con quello per i trasporti.

 

          Art. 3.

     Per il pagamento del diritto fisso, per le infrazioni e per quant'altro non espressamente previsto nella presente legge, valgono, in quanto applicabili, le norme del testo unico 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni ed aggiunte.

     Il Ministro per le finanze può con proprio decreto, stabilire nuove modalità di pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 del presente testo.