§ 95.26.33 - D.L. 6 ottobre 1948, n. 1199 .
Modificazioni alla imposta sul consumo dell'energia elettrica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:06/10/1948
Numero:1199


Sommario
Art. 1.      Le aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, [...]
Art. 2.      La misura massima del canone annuo previsto dall'art. 2 - allegato H - al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, per l'energia elettrica fornita a [...]
Art. 3.      Per le località indicate all'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, recante disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare, [...]
Art. 4.      Le nuove aliquote d'imposta saranno applicate, limitatamente alle officine commerciali, a partire dalle letture dei contatori dell'energia elettrica consumata dagli [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana e nello stesso giorno della sua [...]


§ 95.26.33 - D.L. 6 ottobre 1948, n. 1199 [1] .

Modificazioni alla imposta sul consumo dell'energia elettrica.

(G.U. 6 ottobre 1948, n. 233)

 

 

     Art. 1.

     Le aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, sono stabilite come appresso:

     a) per ogni kwh di energia elettrica impiegata per uso di illuminazione: lire 4,00;

     b) per ogni kwh di energia elettrica impiegata in applicazioni elettriche diverse dalla illuminazione:

     1) nelle abitazioni: lire 0,50;

     2) in ogni altro locale e luogo diversi dalle abitazioni:

     lire 0,50 fino a 6.000 kwh di consumo nel mese;

     lire 0,40 per l'ulteriore consumo mensile da 6001 a 200.000 kwh;

     lire 0,30 per l'ulteriore consumo mensile oltre i 200.000 kwh [2] .

     Sotto l'osservanza delle norme regolamentari è assoggettata alle aliquote di cui al n. 2) l'energia elettrica impiegata:

     a) per l'alimentazione degli apparecchi elettro-medicali, degli apparecchi di riproduzione di disegni e clichès e degli apparecchi per lo sviluppo, la stampa e l'ingrandimento di fotografie;

     b) per l'illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere e nelle riprese, sviluppo e riproduzione di films cinematografici nelle apposite industrie;

     c) nell'arco voltaico, o con altri sistemi, per la proiezione dei films nelle sale cinematografiche;

     d) per la carica di accumulatori portatili;

     e) per l'alimentazione delle lampade elettriche inserite per il controllo dei circuiti elettrici od installate nell'interno di macchine, di apparecchi, in forni od in camere di essiccazione o di riscaldamento ovvero in celle per allevamenti artificiali, purché dette lampade siano applicate in modo da impedire l'illuminazione degli ambienti dove sono installate le suindicate apparecchiature;

     f) per l'alimentazione delle lampade elettriche utilizzate nelle serre quando interessano direttamente i processi di coltivazione;

     g) per l'alimentazione delle lampade a raggi ultravioletti usate a scopo di sterilizzazione;

     h) per le riprese televisive [3] .

     Lire 5 per ogni chilowattora di energia elettrica impiegata, sotto l'osservanza delle norme regolamentari:

     in applicazioni elettriche, diverse dalla illuminazione, nei negozi ed esercizi pubblici, nelle abitazioni e nei locali comunque abitati, anche se non produce lavoro esterno (forza motrice) compresa l'energia elettrica impiegata per il funzionamento degli apparecchi radioriceventi, televisivi e dei frigoriferi [4] .

     Lire 0,50, per ogni chilowattora di energia elettrica impiegata, sotto l'osservanza delle norme regolamentari:

     a) negli apparecchi elettromedicali, negli apparecchi di riproduzione di disegni e clichés;

     b) per l'illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere e nelle riprese, sviluppo e riproduzione di films cinematografici nelle apposite industrie;

     c) nell'arco voltaico, o con altri sistemi, per la proiezione dei films nelle sale cinematografiche;

     d) per il riscaldamento dei locali di opifici industriali quando il riscaldamento stesso non interessi il processo produttivo;

     e) per l'alimentazione delle lampade elettriche inserite per il controllo dei circuiti elettrici od installate nell'interno di macchine, di apparecchi, in forni od in camere di essiccazione o di riscaldamento non interessante procedimenti di fabbricazione industriale ovvero in celle per allevamenti artificiali, purché dette lampade siano applicate in modo da impedire la illuminazione degli ambienti dove sono installate le suindicate apparecchiature;

     f) per l'alimentazione delle lampade a raggi ultravioletti usate a scopo di sterilizzazione;

     g) per le riprese televisive [5] .

 

          Art. 2.

     La misura massima del canone annuo previsto dall'art. 2 - allegato H - al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, per l'energia elettrica fornita a cottimo ad uso di illuminazione, è stabilita in lire 8000 per Kilowatt-anno allorquando la potenza installata non superi i 5 Kilowatt.

     Qualora la potenza installata non superi 1/8 di Kilowatt e l'energia elettrica sia destinata alla illuminazione di case di abitazione e di ambienti adibiti ad uso agricolo, la misura massima del canone annuo è stabilita in lire 4000 per Kilowatt-anno.

 

          Art. 3.

     Per le località indicate all'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, recante disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare, le aliquote d'imposta per l'energia elettrica, di cui al precedente art. 1, e le misure massime dei canoni annui, di cui all'art. 2, sono, per la durata di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ridotte alla metà.

 

          Art. 4.

     Le nuove aliquote d'imposta saranno applicate, limitatamente alle officine commerciali, a partire dalle letture dei contatori dell'energia elettrica consumata dagli utenti effettuate dal 20 ottobre 1948, per le officine ammesse a presentare dichiarazione mensile ed, a partire dalle letture dei contatori effettuate dal 1° novembre 1948, per quelle ammesse a presentare dichiarazione bimestrale.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana e nello stesso giorno della sua pubblicazione sarà presentato per la conversione in legge alle Camere.

 


[1]  Convertito in legge dall'art. unico della L. 3 dicembre 1948, n. 1387. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 15 del D.L. 30 agosto 1968, n. 918.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 15 del D.L. 30 agosto 1968, n. 918.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 31 ottobre 1966, n. 940.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 31 ottobre 1966, n. 940.