Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.26 tributi diversi |
Data: | 06/04/1948 |
Numero: | 273 |
Sommario |
Art. 1. E' abrogato l'articolo unico del regio decreto 3 ottobre 1941, n. 1203, che sospese la restituzione dei diritti percepiti sul cotone contenuto nei manufatti che si [...] |
Art. 2. [2] |
Art. 3. Ai fini della restituzione della imposta sull'entrata e del diritto di licenza il valore da attribuirsi al quantitativo di cotone contenuto nei manufatti esportati, [...] |
Art. 4. Il Ministro per le finanze, di concerto con quelli per il bilancio, per il tesoro, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero, stabilirà, con proprio [...] |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana |
§ 95.26.30 - D.Lgs. 6 aprile 1948, n. 273 [1] .
Restituzione dei diritti sui prodotti di cotone in esportazione.
(G.U. 17 aprile 1948, n. 91)
E' abrogato l'articolo unico del
L'agevolezza, prevista dall'art. 21 del regio
Ai fini della restituzione della imposta sull'entrata e del diritto di licenza il valore da attribuirsi al quantitativo di cotone contenuto nei manufatti esportati, indicati in peso nella bolletta di esportazione, verrà stabilito, con decreto del Ministro per le finanze, in base al valore medio del cotone greggio importato dall'estero nel semestre precedente a quello in cui attiene l'esportazione dei manufatti medesimi.
Il Ministro per le finanze, di concerto con quelli per il bilancio, per il tesoro, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero, stabilirà, con proprio decreto, la misura delle aliquote che serviranno di base per la liquidazione delle somme da restituire.
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.
[1] Ratificato dall'art. unico della
[2] Articolo abrogato dall'art. 7 della