§ 95.26.30 - D.Lgs. 6 aprile 1948, n. 273 .
Restituzione dei diritti sui prodotti di cotone in esportazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:06/04/1948
Numero:273


Sommario
Art. 1.      E' abrogato l'articolo unico del regio decreto 3 ottobre 1941, n. 1203, che sospese la restituzione dei diritti percepiti sul cotone contenuto nei manufatti che si [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      Ai fini della restituzione della imposta sull'entrata e del diritto di licenza il valore da attribuirsi al quantitativo di cotone contenuto nei manufatti esportati, [...]
Art. 4.      Il Ministro per le finanze, di concerto con quelli per il bilancio, per il tesoro, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero, stabilirà, con proprio [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 95.26.30 - D.Lgs. 6 aprile 1948, n. 273 [1] .

Restituzione dei diritti sui prodotti di cotone in esportazione.

(G.U. 17 aprile 1948, n. 91)

 

 

     Art. 1.

     E' abrogato l'articolo unico del regio decreto 3 ottobre 1941, n. 1203, che sospese la restituzione dei diritti percepiti sul cotone contenuto nei manufatti che si esportano.

 

          Art. 2. [2]

     L'agevolezza, prevista dall'art. 21 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, relativo alla restituzione della imposta generale sull'entrata pagata sulla importazione del cotone greggio occorso per la fabbricazione dei prodotti esportati, è ripristinata ed estesa al diritto di licenza istituito con il regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     Ai fini della restituzione della imposta sull'entrata e del diritto di licenza il valore da attribuirsi al quantitativo di cotone contenuto nei manufatti esportati, indicati in peso nella bolletta di esportazione, verrà stabilito, con decreto del Ministro per le finanze, in base al valore medio del cotone greggio importato dall'estero nel semestre precedente a quello in cui attiene l'esportazione dei manufatti medesimi.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per le finanze, di concerto con quelli per il bilancio, per il tesoro, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero, stabilirà, con proprio decreto, la misura delle aliquote che serviranno di base per la liquidazione delle somme da restituire.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4417. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 31 luglio 1954, n. 570, per quanto concerne l'imposta generale sull'entrata.