Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.26 tributi diversi |
Data: | 13/09/1946 |
Numero: | 261 |
Sommario |
Art. 1. Le tasse da corrispondersi a favore dell'Erario nei casi sottoindicati sono così stabilite |
Art. 2. Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 15 e21 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, sui revisori ufficiali dei conti |
§ 95.26.19 - D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261 [1] .
Norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi per la nomina a revisori dei conti e per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali.
(G.U. 6 novembre 1946, n. 252)
Le tasse da corrispondersi a favore dell'Erario nei casi sottoindicati sono così stabilite:
a) per la presentazione dei ricorsi ai Consigli nazionali delle professioni indicate negli articoli 1 e 18 del
b) per gli esami di procuratore e di avvocato, lire 1600 [3] ;
c) per gli esami per la iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, lire 2400 [4] ;
d) per l'iscrizione nell'albo speciale di cui alla lettera precedente, lire 2400;
e) per la partecipazione alle sessioni per la nomina a revisore dei conti, lire 2400 [5] .
Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 15 e21 del
[1] Ratificato dall'art. unico della
[2] La tassa di cui al presente comma è stata elevata a lire 13.000 dall'art. 2 del D.P.C.M. 21 dicembre 1990.
[3] La tassa di cui al presente comma è stata elevata a lire 25.000 dall'art. 2 del D.P.C.M. 21 dicembre 1990.
[4] La tassa di cui al presente comma è stata elevata a lire 40.000 dall'art. 2 del D.P.C.M. 21 dicembre 1990.
[5] La tassa di cui al presente comma è stata elevata a lire 40.000 dall'art. 2 del D.P.C.M. 21 dicembre 1990.