Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.21 imposta sul reddito |
Data: | 05/12/1997 |
Numero: | 494 |
Sommario |
Art. 1. 1. Gli interessi, premi ed altri frutti dei buoni fruttiferi e dei certificati di deposito, emessi da banche iscritte nell'albo di cui all'articolo 13, comma 1, del [...] |
Art. 2. 1. Nel caso in cui i titoli di cui all'articolo 1, comma 1, non siano depositati presso la banca emittente, la fruizione del regime di non imposizione dei relativi [...] |
Art. 3. 1. La fruizione del regime di non imposizione prevista dall'articolo 1, comma 1, è richiesta dai soggetti non residenti alla banca emittente antecedentemente alla data [...] |
Art. 4. 1. La banca emittente segnala annualmente all'Amministrazione finanziaria l'ammontare degli interessi, premi ed altri frutti dei buoni fruttiferi e dei certificati di [...] |
§ 95.21.66 – D.M. 5 dicembre 1997, n. 494.
Regolamento recante modalità per la rilevazione dei soggetti non residenti che possiedono buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche residenti nel territorio dello Stato, da adottare ai sensi dell'articolo 11, comma 4 bis , del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
(G.U. 24 gennaio 1998, n. 19).
1. Gli interessi, premi ed altri frutti dei buoni fruttiferi e dei certificati di deposito, emessi da banche iscritte nell'albo di cui all'articolo 13, comma 1, del
2. Relativamente ai periodi per i quali non risulta documentato il possesso da parte dei soggetti non residenti la banca emittente applica la ritenuta di cui all'articolo 26, secondo comma, del
1. Nel caso in cui i titoli di cui all'articolo 1, comma 1, non siano depositati presso la banca emittente, la fruizione del regime di non imposizione dei relativi proventi è subordinata all'acquisizione ed alla conservazione, da parte della banca emittente, di un'attestazione di avvenuto deposito dei titoli da parte del soggetto non residente, rilasciata dalla banca o dall'impresa di investimento depositaria, nella quale siano indicati i dati di seguito elencati:
a) con riferimento a ciascuno dei titoli depositati:
1) data di emissione del titolo;
2) numero progressivo di identificazione del titolo;
3) valore nominale del titolo;
4) date di pagamento degli interessi, premi ed altri frutti;
5) data di inizio e fine del deposito;
6) numero dei giorni in cui il titolo è stato depositato;
b) con riferimento alle generalità del soggetto non residente beneficiario degli interessi, premi ed altri frutti:
1) cognome e nome;
2) sesso;
3) data di nascita;
4) città di nascita;
5) Stato di nascita;
6) denominazione o ragione sociale;
7) domicilio fiscale completo;
8) estremi del documento di riconoscimento.
2. Il soggetto non residente depositante è tenuto a comunicare tempestivamente al depositario e all'emittente il venire meno dello status di non residente ovvero l'eventuale trasferimento dei titoli indicati nel comma 1 dell'articolo 1 ad altro soggetto.
1. La fruizione del regime di non imposizione prevista dall'articolo 1, comma 1, è richiesta dai soggetti non residenti alla banca emittente antecedentemente alla data di scadenza degli interessi, premi ed altri frutti e, comunque, non oltre il decimo giorno precedente a quello di versamento delle ritenute.
1. La banca emittente segnala annualmente all'Amministrazione finanziaria l'ammontare degli interessi, premi ed altri frutti dei buoni fruttiferi e dei certificati di deposito sui quali non è stata applicata la ritenuta di cui al secondo comma, dell'articolo 26, del
2. La segnalazione di cui al comma 1 deve essere effettuata conformemente al modello di dichiarazione approvato ai sensi dell'articolo 8 del
a) i dati identificativi dei soggetti non residenti, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b);
b) l'ammontare degli interessi non assoggettati alla ritenuta prevista dal secondo comma dell'articolo 26 del
3. La dichiarazione prevista nel comma 2 è presentata nei modi e nei termini previsti per la dichiarazione degli interessi ed altri redditi di capitale che i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri ai sensi dell'articolo 9 del