§ 95.21.66 – D.M. 5 dicembre 1997, n. 494.
Regolamento recante modalità per la rilevazione dei soggetti non residenti che possiedono buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:05/12/1997
Numero:494


Sommario
Art. 1.      1. Gli interessi, premi ed altri frutti dei buoni fruttiferi e dei certificati di deposito, emessi da banche iscritte nell'albo di cui all'articolo 13, comma 1, del [...]
Art. 2.      1. Nel caso in cui i titoli di cui all'articolo 1, comma 1, non siano depositati presso la banca emittente, la fruizione del regime di non imposizione dei relativi [...]
Art. 3.      1. La fruizione del regime di non imposizione prevista dall'articolo 1, comma 1, è richiesta dai soggetti non residenti alla banca emittente antecedentemente alla data [...]
Art. 4.      1. La banca emittente segnala annualmente all'Amministrazione finanziaria l'ammontare degli interessi, premi ed altri frutti dei buoni fruttiferi e dei certificati di [...]


§ 95.21.66 – D.M. 5 dicembre 1997, n. 494.

Regolamento recante modalità per la rilevazione dei soggetti non residenti che possiedono buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche residenti nel territorio dello Stato, da adottare ai sensi dell'articolo 11, comma 4 bis , del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

(G.U. 24 gennaio 1998, n. 19).

 

     Art. 1.

     1. Gli interessi, premi ed altri frutti dei buoni fruttiferi e dei certificati di deposito, emessi da banche iscritte nell'albo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, spettanti a non residenti non sono soggetti ad imposizione limitatamente al periodo di effettivo possesso da parte dei non residenti medesimi, documentato dal deposito di detti titoli presso la banca emittente ovvero presso un'altra banca o una società di intermediazione mobiliare residente in Italia ovvero presso una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti. L'attestazione di cui all'articolo 2, comma 1, deve essere richiesta al depositario a cura del soggetto non residente depositante, il quale ha, altresì, l'onere di trasmetterla alla banca che ha emesso i certificati di deposito.

     2. Relativamente ai periodi per i quali non risulta documentato il possesso da parte dei soggetti non residenti la banca emittente applica la ritenuta di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui proventi dei titoli di cui al comma 1.

 

          Art. 2.

     1. Nel caso in cui i titoli di cui all'articolo 1, comma 1, non siano depositati presso la banca emittente, la fruizione del regime di non imposizione dei relativi proventi è subordinata all'acquisizione ed alla conservazione, da parte della banca emittente, di un'attestazione di avvenuto deposito dei titoli da parte del soggetto non residente, rilasciata dalla banca o dall'impresa di investimento depositaria, nella quale siano indicati i dati di seguito elencati:

     a) con riferimento a ciascuno dei titoli depositati:

     1) data di emissione del titolo;

     2) numero progressivo di identificazione del titolo;

     3) valore nominale del titolo;

     4) date di pagamento degli interessi, premi ed altri frutti;

     5) data di inizio e fine del deposito;

     6) numero dei giorni in cui il titolo è stato depositato;

     b) con riferimento alle generalità del soggetto non residente beneficiario degli interessi, premi ed altri frutti:

     1) cognome e nome;

     2) sesso;

     3) data di nascita;

     4) città di nascita;

     5) Stato di nascita;

     6) denominazione o ragione sociale;

     7) domicilio fiscale completo;

     8) estremi del documento di riconoscimento.

     2. Il soggetto non residente depositante è tenuto a comunicare tempestivamente al depositario e all'emittente il venire meno dello status di non residente ovvero l'eventuale trasferimento dei titoli indicati nel comma 1 dell'articolo 1 ad altro soggetto.

 

          Art. 3.

     1. La fruizione del regime di non imposizione prevista dall'articolo 1, comma 1, è richiesta dai soggetti non residenti alla banca emittente antecedentemente alla data di scadenza degli interessi, premi ed altri frutti e, comunque, non oltre il decimo giorno precedente a quello di versamento delle ritenute.

 

          Art. 4.

     1. La banca emittente segnala annualmente all'Amministrazione finanziaria l'ammontare degli interessi, premi ed altri frutti dei buoni fruttiferi e dei certificati di deposito sui quali non è stata applicata la ritenuta di cui al secondo comma, dell'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     2. La segnalazione di cui al comma 1 deve essere effettuata conformemente al modello di dichiarazione approvato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e ha ad oggetto:

     a) i dati identificativi dei soggetti non residenti, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b);

     b) l'ammontare degli interessi non assoggettati alla ritenuta prevista dal secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

     3. La dichiarazione prevista nel comma 2 è presentata nei modi e nei termini previsti per la dichiarazione degli interessi ed altri redditi di capitale che i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.