Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.21 imposta sul reddito |
Data: | 20/11/1981 |
Numero: | 661 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano ai versamenti il cui termine scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...] |
§ 95.21.1A – D.L. 20 novembre 1981, n. 661. [1]
Modificazione della misura della sopratassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi.
(G.U. 24 novembre 1981, n. 323).
La misura della sopratassa di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 92 del
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano ai versamenti il cui termine scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della
[2] Articolo così modificato dall’art. 1 della