§ 95.21.18 – D.L. 20 luglio 1981, n. 378.
Adeguamento del limite di reddito per l'applicazione della detrazione d'imposta di cui all'art. 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:20/07/1981
Numero:378


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° gennaio 1981 l'importo di lire 2 milioni 500 mila di cui all'art. 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevato a lire 3 milioni
Art. 2.      Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate per l'anno finanziario 1981 in lire 26.000 milioni, si provvede mediante corrispondente [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle [...]


§ 95.21.18 – D.L. 20 luglio 1981, n. 378. [1]

Adeguamento del limite di reddito per l'applicazione della detrazione d'imposta di cui all'art. 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

(G.U. 21 luglio 1981, n. 198).

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1° gennaio 1981 l'importo di lire 2 milioni 500 mila di cui all'art. 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevato a lire 3 milioni [2].

 

          Art. 2.

     Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate per l'anno finanziario 1981 in lire 26.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Proroga per il periodo 1981-84 del finanziamento agli enti regionali di sviluppo agricolo".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 10 agosto 1981, n. 490.

[2] L’importo di cui al presente comma è stato elevato a lire 3 milioni 500.000 dall'art. 11 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 787, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1982.