Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.21 imposta sul reddito |
Data: | 08/04/1976 |
Numero: | 116 |
Sommario |
Art. 1. Nel secondo comma, lettera b), dell'art. 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, le parole: "o, se inferiore, al capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica |
§ 95.21.10 – L. 8 aprile 1976, n. 116.
Correzione della disposizione dell'art. 22, lettera b), della legge 2 dicembre 1975, n. 576, concernente disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni.
(G.U. 20 aprile 1976, n. 103).
Nel secondo comma, lettera b), dell'art. 22 della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.