§ 95.19.85 - D.L. 5 ottobre 1984, n. 643 .
Diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:05/10/1984
Numero:643


Sommario
Art. 1.      1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono [...]
Art. 2.      1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate per l'anno finanziario 1984 in lire 14 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 95.19.85 - D.L. 5 ottobre 1984, n. 643 [1].

Diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

(G.U. 5 ottobre 1984, n. 275).

 

     Art. 1.

     1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono ridotte da L. 63.254 a L. 62.579 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

     2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, ripristinata temporaneamente con l'art. 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è ridotta da L. 43.053 a L. 42.378 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

     3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, è ridotta da L. 6.325,40 a L. 6.257,90 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

     4. Le riduzioni dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine disposte dal presente articolo hanno effetto fino al 31 dicembre 1984.

 

          Art. 2.

     1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate per l'anno finanziario 1984 in lire 14 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Nuove norme sull'organizzazione del Corpo degli agenti di custodia".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. unico della L. 30 novembre 1984, n. 800.