Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.19 imposta di fabbricazione |
Data: | 05/10/1984 |
Numero: | 643 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono [...] |
Art. 2. 1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate per l'anno finanziario 1984 in lire 14 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
§ 95.19.85 - D.L. 5 ottobre 1984, n. 643 [1].
Diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.
(G.U. 5 ottobre 1984, n. 275).
1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono ridotte da L. 63.254 a L. 62.579 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla
3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla
4. Le riduzioni dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine disposte dal presente articolo hanno effetto fino al 31 dicembre 1984.
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate per l'anno finanziario 1984 in lire 14 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Nuove norme sull'organizzazione del Corpo degli agenti di custodia".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. unico della