§ 95.19.58 - D.L. 30 luglio 1964, n. 610 .
Modificazioni al regime fiscale degli spiriti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:30/07/1964
Numero:610


Sommario
Art. 1.      Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato [...]
Art. 2.      Per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto, l'imposta di fabbricazione è stabilita nelle seguenti misure:
Art. 3. 
Art. 4.      La maggiore imposta dovuta in base agli articoli 2 e 3 del presente decreto deve essere versata alla competente Sezione provinciale di tesoreria entro 20 giorni dalla notificazione della [...]
Art. 5.      Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 3 o presenti denuncia inesatta o in ritardo è punito con la p0ena pecuniaria dal doppio al decuplo della imposta frodata o che [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 95.19.58 - D.L. 30 luglio 1964, n. 610 [1].

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

(G.U. 30 luglio 1964, n. 186).

 

     Art. 1.

     Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 60.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15°,56 del termometro centesimale.

     Nella stessa misura sono stabilite l'imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico di 1a categoria.

 

          Art. 2.

     Per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto, l'imposta di fabbricazione è stabilita nelle seguenti misure:

     1) per gli spiriti di 1a categoria, per ogni ettanidro L. 20.000;

     2) per gli spiriti di 2a categoria, compreso lo spirito di vino, per ogni ettanidro L. 19.500.

     Sullo spirito di 1a categoria e su quello proveniente dalla frutta impiegato nella fabbricazione dell'aceto, è dovuto anche il vigente diritto erariale.

     Le nuove misure d'imposta stabilite col presente articolo sono dovute anche sugli spiriti esistenti e non ancora trasformati in aceto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli acetifici soggetti a vigilanza finanziaria, o viaggianti con destinazione a detti acetifici, previa detrazione della imposta eventualmente già pagata nella misura precedentemente in vigore.

 

          Art. 3. [2]

     L'aumento dell'imposta e sovrimposta di confine derivante dall'applicazione dell'aliquota, di cui al precedente art. 1, si applica sui prodotti (acquaviti, spiriti e prodotti con essi fabbricati) gravati d'imposta esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei magazzini e depositi fiduciari dei fabbricanti, dei rettificatori, dei commercianti o in qualsiasi altro locale soggetto alla vigilanza finanziaria o comunque viaggianti in cauzione, nonchè sui prodotti di provenienza estera, esistenti alla data predetta in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria o in altri magazzini o depositi fiduciari di qualsiasi specie.

     L'aumento dei tributi di cui al precedente art. 1 si applica anche agli spiriti, alle acqueviti, ai liquori, agli estratti alcoolici, alle profumerie alcooliche, nonché ai marsala, ai vermut ed agli altri vini aromatizzati ed alle specialità medicinali, liberi da imposta, da chiunque e comunque detenuti, anche se viaggianti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quantità superiore a 200 litri idrati.

     Per i marsala, i vermut e gli altri vini aromatizzati e le specialità medicinali la misura del contenuto alcoolico da assoggettare all'aumento della imposta è determinata, in via forfettaria, in litri anidri due di alcole per ettolitro di prodotto finito.

     I possessori dei prodotti liberi da imposta indicati nel presente articolo dovranno fare denuncia delle quantità possedute, anche se viaggianti, entro i primi venti giorni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione anche tramite il più vicino Ufficio doganale o Comando della Guardia di finanza.

 

          Art. 4.

     La maggiore imposta dovuta in base agli articoli 2 e 3 del presente decreto deve essere versata alla competente Sezione provinciale di tesoreria entro 20 giorni dalla notificazione della liquidazione.

     Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6%. Detta indennità è ridotta al 2% quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

 

          Art. 5.

     Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 3 o presenti denuncia inesatta o in ritardo è punito con la p0ena pecuniaria dal doppio al decuplo della imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

     La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai primi dieci giorni previsti nel citato art. 3.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. unico della L. 15 settembre 1964, n. 763. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo così modificato dalla legge di conversione.