Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.19 imposta di fabbricazione |
Data: | 03/09/1947 |
Numero: | 1035 |
Sommario |
Art. 1. Agli impiegati del gruppi A, B e C delle imposte di fabbricazione i quali, nell'interesse dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, compiano servizi di istituto (accertamenti, visite, ecc.) [...] |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana. |
§ 95.19.13 - D.Lgs.C.P.S. 3 settembre 1947, n. 1035 [1].
Indennità fissa per alcuni servizi delle imposte di fabbricazione ed elevazione del diritto suppletivo per analisi delle merci da eseguirsi d'urgenza.
(G.U. 10 ottobre 1947, n. 233).
Agli impiegati del gruppi A, B e C delle imposte di fabbricazione i quali, nell'interesse dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, compiano servizi di istituto (accertamenti, visite, ecc.) fuori dell'ufficio, entro distanze inferiori a quelle previste perchè sorga il diritto al trattamento di missione intero o ridotto, è corrisposta in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto un'indennità fissa, commisurata ad un quarto della diaria di missione (escluso il supplemento di pernottazione) prevista dall'art. 1 del
Qualora i servizi previsti nel precedente comma siano compiuti di notte od abbiano richiesto almeno due ore, comprese nel periodo fra l'ora una e le ore cinque, è inoltre dovuto il supplemento di pernottazione in misura ridotta ad un quarto.
Le disposizioni dei comma precedenti sono applicabili anche agli impiegati di altra specializzazione e ai militari della guardia di finanza, addetti ai servizi delle imposte di fabbricazione.
Le disposizioni degli articoli 1, 2, 4 e 5 hanno effetto a decorrere dal 28 gennaio 1947.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.
[1] Ratificato dalla
[2] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[3] Articolo sostituito dall'art. 1 del
[4] Articolo modificato dall'art. 2 del
[5] Articolo sostituito dall'art. 3 del
[6] Articolo abrogato dall'art. 39 della