§ 95.18.27 - D.M. 26 giugno 1997, n. 219.
Regolamento concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione previsti per i prodotti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.18 imposta di consumo
Data:26/06/1997
Numero:219


Sommario
Art. 1.      1. Sono escluse dall'obbligo dell'applicazione del contrassegno di Stato di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 marzo 1968, n. 415, dall'obbligo della denuncia di deposito di cui [...]


§ 95.18.27 - D.M. 26 giugno 1997, n. 219.

Regolamento concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione previsti per i prodotti sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume

(G.U. 17 luglio 1997, n. 165)

 

     Art. 1.

     1. Sono escluse dall'obbligo dell'applicazione del contrassegno di Stato di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 marzo 1968, n. 415, dall'obbligo della denuncia di deposito di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dall'obbligo del documento di accompagnamento di cui all'articolo 30, comma 1, del predetto testo unico, le bevande alcoliche costituite da vini aromatizzati, liquori, acquaviti e alcole etilico, addizionati con acqua gassata semplice o di soda oppure con succhi di frutta, sciroppi, bevande analcoliche o altri prodotti alimentari, condizionate in recipienti contenenti quantità non superiori a 35 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume.