§ 95.18.4 - D.Lgs.Lgt. 1 aprile 1946, n. 135.
Aumento dell'imposta di consumo sul caffè.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.18 imposta di consumo
Data:01/04/1946
Numero:135


Sommario
Art. 1.      L'imposta di consumo sul caffè naturale è fissata in L. 10.000 per quintale, e quella sul caffè tostato, anche macinato, in L. 14.000 per quintale.
Art. 2.      Agli effetti della disposizione dell'articolo precedente, chiunque alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, detenga caffè naturale o tostato in quantità superiore a kg. 10, deve, [...]
Art. 3.      Il caffè detenuto in quantità superiore a quella indicata nell'art. 2 è soggetto, per l'intero quantitativo, al pagamento della differenza fra l'ammontare dell'imposta stabilita dal decreto [...]
Art. 4.      In caso di mancata od inesatta denuncia si applica la pena pecuniaria nella misura dal terzo al sestuplo della differenza d'imposta dovuta sulle quantità non denunciate.
Art. 5.      Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.


§ 95.18.4 - D.Lgs.Lgt. 1 aprile 1946, n. 135. [1]

Aumento dell'imposta di consumo sul caffè.

(G.U. 8 aprile 1946, n. 82)

 

     Art. 1.

     L'imposta di consumo sul caffè naturale è fissata in L. 10.000 per quintale, e quella sul caffè tostato, anche macinato, in L. 14.000 per quintale.

 

          Art. 2.

     Agli effetti della disposizione dell'articolo precedente, chiunque alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, detenga caffè naturale o tostato in quantità superiore a kg. 10, deve, entro cinque giorni dalla data medesima, farne denunzia ad uno dei seguenti uffici finanziari: dogane, uffici tecnici per le imposte di fabbricazione, comando Regia guardia di finanza. In mancanza di tali uffici, la denunzia può essere fatta alla locale stazione dei Reali carabinieri.

 

          Art. 3.

     Il caffè detenuto in quantità superiore a quella indicata nell'art. 2 è soggetto, per l'intero quantitativo, al pagamento della differenza fra l'ammontare dell'imposta stabilita dal decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, e quella stabilita dal presente decreto.

     Alla riscossione delle somme dovute provvedono le dogane nelle forme stabilite dall'art. 93 del regolamento doganale.

 

          Art. 4.

     In caso di mancata od inesatta denuncia si applica la pena pecuniaria nella misura dal terzo al sestuplo della differenza d'imposta dovuta sulle quantità non denunciate.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.