Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.17 imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse |
Data: | 29/09/1965 |
Numero: | 1117 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. Il fondo premi nei giuochi di abilità e nei concorsi pronostici esercitati tanto dallo Stato che dal CONI e dall'UNIRE, ai sensi del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è costituito dal [...] |
Art. 3. L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, è sostituito dal seguente: |
Art. 4. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le norme previste dalla presente legge. |
Art. 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 95.17.4 - Legge 29 settembre 1965, n. 1117.
Modifiche alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, istitutiva di un'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni.
(G.U. 9 ottobre 1965, n. 254)
(Omissis) [1].
L'imposta è dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti.
(Omissis) [2].
Il fondo premi nei giuochi di abilità e nei concorsi pronostici esercitati tanto dallo Stato che dal CONI e dall'UNIRE, ai sensi del
L'art. 20 del
"Per la raccolta delle schede e per la riscossione delle poste i gestori si avvalgono anche delle ricevitorie del lotto. Per il disimpegno delle funzioni predette i gestori possono altresì autorizzare persone ed enti non appartenenti alla propria Amministrazione.
Il regolamento del giuoco o del concorso deve indicare se i ricevitori debbono essere considerati come rappresentanti del gestore o se come agenti in proprio.
I gestori sono tenuti a consentire ai propri ricevitori di provvedere anche alla raccolta delle schede ed alla riscossione delle poste degli altri giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati a norma del
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le norme previste dalla presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Comma abrogato dall'art. 9 del
[2] Comma abrogato dall'art. 9 del