§ 95.15.79 - D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443.
Regolamento concernente la previsione, a seguito del provvedimento di diniego del rimborso IVA con contestuale riconoscimento del credito, delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:10/11/1997
Numero:443


Sommario
Art. 1.  Computo in detrazione di crediti non ammessi al rimborso.
Art. 2.  Inapplicabilità degli interessi.


§ 95.15.79 - D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443.

Regolamento concernente la previsione, a seguito del provvedimento di diniego del rimborso IVA con contestuale riconoscimento del credito, delle possibilità di computare il medesimo in detrazione in un periodo successivo

(G.U. 23 dicembre 1997, n. 298)

 

 

     Art. 1. Computo in detrazione di crediti non ammessi al rimborso.

     1. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che a seguito dell'esame della richiesta di rimborso ne accerta la non spettanza per difetto dei presupposti stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, procede alla notifica del provvedimento di diniego con contestuale indicazione del credito spettante. Il relativo credito è portato in detrazione, successivamente alla notificazione, in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale. [1]

     2. La procedura prevista dal comma 1 si applica anche ai provvedimenti di diniego della richiesta di rimborso per crediti non riportati nella dichiarazione annuale.

     3. In caso di proposizione di ricorso da parte del contribuente avverso il provvedimento di diniego di rimborso con riconoscimento del credito, gli effetti del provvedimento impugnato sono sospesi fino alla definizione della controversia. Il credito è portato in detrazione nella liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, successivamente alla sentenza divenuta definitiva.

 

          Art. 2. Inapplicabilità degli interessi.

     1. Il credito riconosciuto ma non ammesso al rimborso non è produttivo di interessi.

 


[1]  Comma così modificato dall'art. 11 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002.