Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.15 iva |
Data: | 04/03/1977 |
Numero: | 58 |
Sommario |
Art. 1. Per le cessioni e le importazioni di acqueviti diverse da quelle indicate nel n. 27) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, [...] |
Art. 2. Il n. 27) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente |
Art. 3. Sono abrogate le disposizioni del secondo comma dell'art. 30 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 , nel testo modificato dalla legge di conversione 10 maggio 1976, n. [...] |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 95.15.12 - D.L. 4 marzo 1977, n. 58 [1] .
Modificazioni alle aliquote della imposta sul valore aggiunto per alcuni prodotti alcolici
(G.U. 14 marzo 1977, n. 70)
Per le cessioni e le importazioni di acqueviti diverse da quelle indicate nel n. 27) della tabella B allegata al
Il n. 27) della tabella B allegata al
"27) gin; acqueviti a denominazione di origine o di provenienza, regolamentate e tutelate con norme specifiche sul territorio di produzione".
Sono abrogate le disposizioni del secondo comma dell'art. 30 del
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. unico della
[2] L’aliquota di cui al presente comma è stata così modificata dagli artt. 1 e 4 del