§ 95.15.12 - D.L. 4 marzo 1977, n. 58 .
Modificazioni alle aliquote della imposta sul valore aggiunto per alcuni prodotti alcolici


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:04/03/1977
Numero:58


Sommario
Art. 1.      Per le cessioni e le importazioni di acqueviti diverse da quelle indicate nel n. 27) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, [...]
Art. 2.      Il n. 27) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Sono abrogate le disposizioni del secondo comma dell'art. 30 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 , nel testo modificato dalla legge di conversione 10 maggio 1976, n. [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 95.15.12 - D.L. 4 marzo 1977, n. 58 [1] .

Modificazioni alle aliquote della imposta sul valore aggiunto per alcuni prodotti alcolici

(G.U. 14 marzo 1977, n. 70)

 

 

     Art. 1.

     Per le cessioni e le importazioni di acqueviti diverse da quelle indicate nel n. 27) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento [2] .

 

          Art. 2.

     Il n. 27) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "27) gin; acqueviti a denominazione di origine o di provenienza, regolamentate e tutelate con norme specifiche sul territorio di produzione".

 

          Art. 3.

     Sono abrogate le disposizioni del secondo comma dell'art. 30 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 , nel testo modificato dalla legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall'art. unico della L. 9 maggio 1977, n. 183.

[2]  L’aliquota di cui al presente comma è stata così modificata dagli artt. 1 e 4 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853.