§ 95.15.9 - D.L. 8 gennaio 1976, n. 1 .
Obbligo dell'indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:08/01/1976
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1976 a sensi degli artt. 27, 28e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i contribuenti che [...]
Art. 2.      I contribuenti di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, devono presentare la dichiarazione [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 95.15.9 - D.L. 8 gennaio 1976, n. 1 [1] .

Obbligo dell'indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

(G.U. 10 gennaio 1976, n. 8)

 

 

     Art. 1.

     Nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1976 a sensi degli artt. 27, 28e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i contribuenti che anteriormente al 1° gennaio 1976 hanno presentato dichiarazioni periodiche o annuali agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono indicare il numero di partita ad essi attribuito dall'Ufficio IVA. I contribuenti che non ne siano in possesso debbono farne richiesta direttamente presso il competente Ufficio [2] .

     In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma si applica la pena pecuniaria prevista dall'art. 47 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     I contribuenti di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, devono presentare la dichiarazione annuale relativa all'anno 1975 entro il 20 febbraio 1976.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 7 febbraio 1976, n. 15.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.