§ 95.12.6 - Circolare 16 aprile 1998, n. 99/E.
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Imposta regionale sulle attività produttive dovuta dalle amministrazioni pubbliche. Trasmissione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.12 irap
Data:16/04/1998
Numero:99

§ 95.12.6 - Circolare 16 aprile 1998, n. 99/E. [1]

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Imposta regionale sulle attività produttive dovuta dalle amministrazioni pubbliche. Trasmissione comunicato stampa relativo all'IRAP.

(G.U. 28 aprile 1998, n. 97).

 

     Per opportuna conoscenza si riporta l'unito comunicato stampa riguardante l'IRAP dovuta dagli enti pubblici:

     «Con riferimento agli articoli apparsi sugli organi di stampa nei giorni successivi alla diramazione della circolare n. 97/E, relativa all'applicazione dell'IRAP per gli enti pubblici, si precisa quanto di seguito esposto.

     Relativamente alle perplessità circa l'applicazione del criterio di cassa ovvero di competenza per la corretta determinazione della base imponibile su cui applicare le aliquote d'imposta previste dall'art. 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive integrazioni e correzioni, si precisa che nella detta circolare è stato fatto riferimento al criterio di cassa anche relativamente alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti laddove, al punto 3.2, viene specificato che la base imponibile è costituita dalle retribuzioni erogate (termine questo che nell'ordinamento tributario è stato sempre utilizzato per intendere il criterio di "cassa", nonché al paragrafo 6, dove si chiarisce che gli enti pubblici soggetti passivi dell'IRAP devono versare il relativo acconto "entro il giorno 15 del mese successivo a quello di erogazione delle retribuzioni e dei compensi nelle misure e nei limiti di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo del 1997 ..." Si conferma, pertanto, il criterio di cassa.

     In ordine alla deduzione dalla base imponibile dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, si precisa che nella citata circolare n. 97/E l'esplicito richiamo ivi contenuto all'applicabilità per la determinazione della base imponibile del disposto della lettera b) del comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, non può che intendersi riferito ai casi in cui l'ente pubblico svolga sia attività commerciali sia attività non commerciali e opti per la determinazione della base imponibile relativa all'attività commerciale con il metodo analitico di cui all'art. 10, comma 2, del decreto in questione. In questi casi lo scomputo dei detti contributi non potrà che avvenire in misura proporzionale ai compensi afferenti le attività istituzionali e commerciali, qualora il personale sia utilizzato promiscuamente per entrambe le anzidette attività.

     Circa la nozione di attività commerciale si conferma che si deve far riferimento alle norme del TUIR e, quindi, in particolare, all'art. 51 dello stesso, tenuto conto dell'esplicito conforme richiamo contenuto nel disposto del comma 5 del citato art. 10 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

     Si precisa, infine, che qualora siano stati eseguiti versamenti in difformità dei criteri enunciati nella citata circolare n. 97/E e nel presente comunicato stampa, gli enti interessati potranno procedere ai conguagli, conformemente agli anzidetti criteri, in sede di versamento del saldo dell'imposta stessa».

 

 


[1] Emessa dal Ministro delle finanze.