Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.12 irap |
Data: | 16/04/1998 |
Numero: | 99 |
§ 95.12.6 - Circolare 16 aprile 1998, n. 99/E. [1]
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Imposta regionale sulle attività produttive dovuta dalle amministrazioni pubbliche. Trasmissione comunicato stampa relativo all'IRAP.
(G.U. 28 aprile 1998, n. 97).
Per opportuna conoscenza si riporta l'unito comunicato stampa riguardante l'IRAP dovuta dagli enti pubblici:
«Con riferimento agli articoli apparsi sugli organi di stampa nei giorni successivi alla diramazione della circolare n. 97/E, relativa all'applicazione dell'IRAP per gli enti pubblici, si precisa quanto di seguito esposto.
Relativamente alle perplessità circa l'applicazione del criterio di cassa ovvero di competenza per la corretta determinazione della base imponibile su cui applicare le aliquote d'imposta previste dall'art. 16 del
In ordine alla deduzione dalla base imponibile dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, si precisa che nella citata circolare n. 97/E l'esplicito richiamo ivi contenuto all'applicabilità per la determinazione della base imponibile del disposto della lettera b) del comma 1 dell'art. 11 del
Circa la nozione di attività commerciale si conferma che si deve far riferimento alle norme del TUIR e, quindi, in particolare, all'art. 51 dello stesso, tenuto conto dell'esplicito conforme richiamo contenuto nel disposto del comma 5 del citato art. 10 del
Si precisa, infine, che qualora siano stati eseguiti versamenti in difformità dei criteri enunciati nella citata circolare n. 97/E e nel presente comunicato stampa, gli enti interessati potranno procedere ai conguagli, conformemente agli anzidetti criteri, in sede di versamento del saldo dell'imposta stessa».
[1] Emessa dal Ministro delle finanze.