§ 95.8.3E - Legge 21 febbraio 1977, n. 36.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, recante maggiorazione di aliquote delle imposte di registro, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.8 imposta di bollo
Data:21/02/1977
Numero:36


Sommario
Art. 1.      È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, recante maggiorazione di aliquote delle imposte di registro, di bollo e delle tasse sulle concessioni governative con le seguenti [...]
Art. 2.      Dopo l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 95.8.3E - Legge 21 febbraio 1977, n. 36.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, recante maggiorazione di aliquote delle imposte di registro, di bollo e delle tasse sulle concessioni governative.

(G.U. 24 febbraio 1977, n. 52)

 

     Art. 1.

     È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, recante maggiorazione di aliquote delle imposte di registro, di bollo e delle tasse sulle concessioni governative con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente:

     Resta ferma nella misura di L. 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondari di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitari comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazione similare rilasciati dalle scuole ed università medesime.

     Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

Art. 3 bis.

     Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati al bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dal precedente articolo 3, senza applicazione di penalità, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

     All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del registro e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.

     Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, regolarizzati nei modi indicati dal precedente comma, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.

Art. 3 ter.

     Le frazioni degli importi dell'imposta proporzionale di bollo sono arrotondate a L. 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a L. 50 o superiori a L. 50.

     L'importo minimo dell'imposta suddetta è stabilito in L. 100.

     All'articolo 4, al terzo comma, le parole: sono dovute, sono sostituite con le seguenti: sono da corrispondere e sono aggiunte, in fine, le parole: Gli aumenti relativi a tasse da corrispondere entro il 31 dicembre 1976 possono essere versati, senza applicazione di penalità, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     All'articolo 5, nella tabella, seconda colonna, sono soppresse le parole: , il trasferimento in altra zona e l'ampliamento.

     Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Art. 5 bis.

     La lettera a) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente:

     "a) venditori di generi di monopolio

     del 4 per cento se tale ammontare non supera i 25 milioni e

     del 2 per cento sull'ammontare eccedente i 25 milioni".

 

          Art. 2.

     Dopo l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 1 bis.

     Atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi 15 per cento

     Se il trasferimento avviene entro cinque anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso terreno agricolo o diritto immobiliare sul quale si sia pagata la imposta normale e fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento 11,25 per cento

     Se il trasferimento è a favore dello Stato, regioni, provincie e comuni 5.000

     Nota: Per i trasferimenti derivanti da atti sociali: si applica il successivo articolo 4.

     Salvo quanto previsto dall'articolo 80, secondo comma, del presente decreto e dall'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, l'imposta si applica con l'aliquota stabilita dal precedente articolo 1. L'acquirente deve produrre al notaio rogante la certificazione della sussistenza dei suddetti requisiti in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto è esteso altresì agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'ufficio di registro competente provvede al recupero della differenza di imposta. Si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni e relative pertinenze diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente. In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla metà della maggiore imposta dovuta in dipendenza del mutamento di destinazione".

     All'articolo 4, lettera a), n. 1, della predetta tariffa, parte prima, allegato A , è aggiunto il seguente numero:

     "n. 1 bis. - Con conferimento di terreni agricoli, relative pertinenze e diritti reali immobiliari di godimento dei medesimi 15 per cento

     All'articolo 8, lettera a), della medesima tariffa, parte prima, allegato A, è aggiunta la seguente lettera:

     "a-bis) aventi per oggetto trasferimento o costituzioni di diritti reali su terreni agricoli e relative pertinenze 15 per cento

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.