§ 95.6.170 - L. 3 febbraio 2011, n. 6.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.6 doppie imposizioni
Data:03/02/2011
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Autorizzazione alla ratifica).
Art. 2.  (Ordine di esecuzione).
Art. 3.  (Entrata in vigore).


§ 95.6.170 - L. 3 febbraio 2011, n. 6.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Baku il 21 luglio 2004.

(G.U. 24 febbraio 2011, n. 45 - S.O. n. 50)

 

Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica).

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004.

 

     Art. 2. (Ordine di esecuzione).

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione stessa.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     CONVENZIONE [1]

     TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI AZERBAIJAN PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

     Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaijan,

     Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali

     hanno convenuto quanto segue:

 

     Capitolo I

 

     Campo di applicazione della Convenzione

 

     Articolo 1

 

     SOGGETTI

     La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

 

     Articolo 2

 

     IMPOSTE CONSIDERATE

     1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche, amministrative, amministrative-territoriali o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

     2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito o sul patrimonio complessivi, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.

     3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

     (a) per quanto concerne l'Italia:

     1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;  2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;  3 - l'imposta regionale sulle attività produttive

     ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte

     (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");

     (b) per quanto concerne l'Azerbaijan:

     1 - l'imposta sugli utili delle persone giuridiche;  2 - l'imposta sui redditi delle persone fisiche;  3 - l'imposta fondiaria;  4 - l'imposta sul patrimonio  (qui di seguito indicate quali "imposta azera").

     4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

 

     Capitolo II

 

     Definizioni

 

     Articolo 3

 

     DEFINIZIONI GENERALI

     1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

     (a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonchè delle acque sovrastanti;

     (b) il termine "Azerbaijan" designa il territorio della Repubblica di Azerbaijan, compreso le acque interne della Repubblica di Azerbaijan, la zona del Mar (Lago) Caspio appartenente alla Repubblica di Azerbaijan, lo spazio aereo sopra la Repubblica di Azerbaijan all'interno dei quali sono esercitati i diritti sovrani e la giurisdizione della Repubblica di Azerbaijan per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marini e le loro risorse naturali e qualsiasi altra zona che sia stata o possa in seguito essere determinata in conformità al diritto internazionale ed alla legislazione della Repubblica di Azerbaijan;

     (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o l'Azerbaijan;

     (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;

     (e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

     (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

     (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente,

     ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

     (h) il termine "nazionale" designa:

 

     (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

 

     (ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

     (i) l'espressione "autorità competente" designa:

 

     (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

 

     (ii) per quanto concerne l'Azerbaijan, il Ministero delle Finanze ed il Ministero delle Imposte.

     2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, prevalendo ciascun significato conforme alle leggi tributarie applicabili in detto Stato sul significato attribuito all'espressione in base ad altre leggi di detto Stato, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

 

     Articolo 4

 

     RESIDENTI

     1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del suo luogo di registrazione, della sua sede di direzione, o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende altresì detto Stato e le sue suddivisioni politiche, amministrative ed amministrative-territoriali o i suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato.

     2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

     (a) detta persona è considerata residente solo dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

     (b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

     (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalità;

     (d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

     3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

 

     Articolo 5

 

     STABILE ORGANIZZAZIONE

     1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari attraverso la quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

     2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

     (a) una sede di direzione;  (b) una succursale;  (c) un ufficio;  (d) un'officina;  (e) un laboratorio;  (f) un'installazione, struttura o imbarcazione o qualsiasi altro luogo utilizzato per l'esplorazione di risorse naturali;  (g) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;  (h) un cantiere di costruzione o di installazione o le attività di supervisione o consulenza ad essi collegate, ma soltanto se la durata di tale cantiere o attività oltrepassa i dodici mesi;  (i) la fornitura di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa attraverso i suoi dipendenti o altro personale ingaggiato dall'impresa per tali fini, ma soltanto laddove la durata delle attività di detta natura (per lo stesso progetto o per un progetto collegato) nel paese oltrepassa i sei mesi.

     3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

     (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;  (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;  (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;  (d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;  (e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario.

     4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone di poteri che esercita abitualmente in detto Stato e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le sue attività siano limitate all'acquisto di beni o merci per l'impresa.

     5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, qualora le attività di tale intermediario siano esercitate interamente o quasi interamente per l'impresa, egli non è considerato un intermediario che gode di uno status indipendente ai fini del presente paragrafo, a meno che si dimostri che le transazioni tra l'intermediario e l'impresa sono avvenute in base alle condizioni che sarebbero state convenute tra parti indipendenti.

     6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

 

     Capitolo III

 

     Imposizione dei redditi

 

     Articolo 6

 

     REDDITI IMMOBILIARI

     1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità dalla legislazione dello Stato Contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

     3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

     4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

 

     Articolo 7

 

     UTILI DELLE IMPRESE

     1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

     2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

     3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

     4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.

     5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

     6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

     7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.

 

     Articolo 8

 

     NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

     1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

 

     Articolo 9

 

     IMPRESE ASSOCIATE

     1. Allorchè  (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente,  o  (b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

     e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

     2. Allorchè uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede ad un aggiustamento appropriato dell'ammontare dell'imposta prelevata su quegli utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'Articolo 26 della presente Convenzione.

 

     Articolo 10

 

     DIVIDENDI

     1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

     Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

     Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

     3. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

     4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

 

     Articolo 11

 

     INTERESSI

     Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

     3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi riferiti al paragrafo 1 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui il beneficiario effettivo degli interessi è residente laddove venga soddisfatto uno dei seguenti requisiti:

     a) il debitore o il beneficiario degli interessi è - o i prestiti, in dipendenza dei quali sono pagati gli interessi, sono garantiti da - lo stesso Stato contraente, una sua suddivisione politica, amministrativa, amministrativa-territoriale o un suo ente locale o la Banca Centrale di uno Stato contraente;

     b) Gli interessi sono corrisposti in relazione a prestiti che sono stati approvati dal Governo dello Stato contraente di cui il debitore degli interessi è residente;

     c) Gli interessi sono corrisposti in relazione a prestiti contratti in seguito alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche ad un'impresa dell'altro Stato contraente.

     4. Ai fini del presente Articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

     5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, amministrativa o amministrativa-territoriale, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

     7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

     Articolo 12

 

     CANONI

     1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato se tale residente è il beneficiario effettivo dei canoni stessi.

     2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

 

     a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in relazione a pagamenti per l'uso, o la concessione in uso, di software per computer o brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè per l'uso, o la concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico,

 

     b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni negli altri casi.

     Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

     3. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi pellicole cinematografiche o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, software per computer, brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè per l'uso, o la concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

     4. Le disposizioni dei paragrafi l e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base

     (segue art. 12)

     fissa, per la quale sono pagati i canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

     6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

     Articolo 13

 

     UTILI DI CAPITALE

     1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui il bene è situato.

     2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

     3. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o altre quote sociali in società il cui patrimonio consiste principalmente di beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     4. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

     5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

 

     Articolo 14

 

     PROFESSIONI INDIPENDENTI

     1. I redditi che una persona fisica, residente di uno Stato contraente, ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, tranne che nelle seguenti circostanze, per le quali tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:

 

     a) se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, è imponibile nell'altro Stato soltanto quella parte dei redditi che sia imputabile a detta base fissa; o

     b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nell'anno fiscale considerato; in tal caso è imponibile in detto altro Stato soltanto quella parte dei redditi derivante dall'esercizio delle attività in detto altro Stato.

     2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

 

     Articolo 15

 

     LAVORO SUBORDINATO

     1. Fatte salve le disposizioni degli Articoli 16, 18, 19, e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

     (a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e

     (b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

     (c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

     3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da un impresa di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato.

 

     Articolo 16

 

     COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

     I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di altro organo analogo di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

 

     Articolo 17

 

     ARTISTI E SPORTIVI

     1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonchè di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 5.

     3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai redditi derivanti da attività svolte in uno Stato contraente da un artista o da uno sportivo se il soggiorno in questo Stato sia finanziato in maniera consistente con fondi pubblici dell'altro Stato contraente o di una sua suddivisione politica, amministrativa, amministrativa-territoriale o da un suo ente locale. In tal caso i redditi sono imponibili soltanto nello Stato nel quale l'artista o lo sportivo è residente.

 

     Articolo 18

 

     PENSIONI

     1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

     2. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennità di fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennità di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati in conseguenza della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.

 

     Articolo 19

 

     FUNZIONI PUBBLICHE

     1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica, amministrativa, amministrativa-territoriale o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

     (b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale:

     (i) abbia la nazionalità di detto Stato; o

     (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

     2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica, amministrativa, amministrativa-territoriale o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

     (b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

     3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica, amministrativa, amministrativa-territoriale o da un suo ente locale.

 

     Articolo 20

 

     PROFESSORI E INSEGNANTI

     Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

 

     Articolo 21

 

     STUDENTI

     Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

 

     Articolo 22

 

     ALTRI REDDITI

     1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

 

     Capitolo IV

 

     Imposizione del patrimonio

 

     Articolo 23

 

     PATRIMONIO

     1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'Articolo 6, posseduti da un residente di uno Stato Contraente e situati nell'altro Stato Contraente, è imponibile in detto altro Stato.

     2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente sono imponibili in detto altro Stato.

     3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili utilizzati nel traffico internazionale da parte di un'impresa di uno Stato contraente o da beni mobili relativi al loro esercizio, è imponibile soltanto in detto Stato.

     4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

 

     Capitolo V

 

     Metodi per eliminare la doppia imposizione

 

     Articolo 24

 

     ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

     1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente Articolo.

     2. Per quanto concerne l'Italia:

     Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Azerbaijan, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'Articolo 2 della presente Convenzione può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

     In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Azerbaijan, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

     Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

     3. Per quanto concerne l'Azerbaijan:

     Per quanto concerne 1' Azerbaijan, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:  Se un residente dell'Azerbaijan ritrae redditi o possiede un patrimonio che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'imposta su tali redditi pagata in Italia deve essere detratta dall'imposta pagata da detta persona in Azerbaijan in relazione a tali redditi e patrimonio. Tuttavia, tale detrazione non potrà eccedere l'ammontare d'imposta calcolata per tale reddito o patrimonio in conformità alla legislazione ed alla normativa fiscale dell'Azerbaijan.

 

     Capitolo VI

 

     Disposizioni particolari

 

     Articolo 25

 

     NON DISCRIMINAZIONE

     1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

     2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

     3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, del paragrafo 7 dell'Articolo 11 o del paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

     4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

     5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'Articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.

     6. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente Articolo non limitano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. La presente disposizione comprende in ogni caso le limitazioni della deducibilità di spese ed altri elementi negativi derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente ed imprese situate nell'altro Stato contraente.

 

     Articolo 26

 

     PROCEDURA AMICHEVOLE

     1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'Articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

     2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso di comune accordo con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Ogni accordo raggiunto sarà adempiuto nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti.

     3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere di comune accordo le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno anche consultarsi per l'eliminazione della doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

     4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

 

     Articolo 27

 

     SCAMBIO DI INFORMAZIONI

     1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative ad imposte di ogni genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti o delle loro suddivisioni politiche, amministrative, amministrative-territoriali o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonchè per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui alla frase precedente, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

     (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

     (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

     (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

 

     Articolo 28

 

     AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

     Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

 

     Articolo 29

 

     RIMBORSI

     1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

     2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

     3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente Articolo.

 

     Articolo 30

 

     LIMITAZIONE DEI BENEFICI

     1. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, un residente di uno Stato contraente non potrà beneficiare da parte dell'altro Stato contraente di riduzioni o esenzioni d'imposta previste nella presente Convenzione se lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è di ottenere i benefici previsti dalla Convenzione, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.

     2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali concernente la limitazione delle spese ed altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, è di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione ai quali detta persona non avrebbe altrimenti avuto diritto.

 

     Capitolo VII

 

     Disposizioni finali

 

     Articolo 31

 

     ENTRATA IN VIGORE

     1. Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all'altro, per iscritto e per via diplomatica, l'avvenuto completamento delle necessarie procedure legali interne.

     2. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima delle notifiche e le sue disposizioni si applicheranno in entrambi gli Stati contraenti:

 

     (a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte - alle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrerà in vigore;

 

     (b) con riferimento ad altre imposte - all'ammontare delle imposte prelevate nel periodo che inizia il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrerà in vigore.

 

     Articolo 32

 

     DENUNCIA

     La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone per iscritto la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

 

     (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte - per le somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;

 

     (b) con riferimento alle altre imposte, per l'ammontare delle imposte prelevate nel periodo che inizia il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

     IN FEDE DI CHE i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

     FATTA a Baku, il 21 luglio 2004, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, azera e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione o applicazione prevarrà il testo inglese.

 

    

 

     PROTOCOLLO AGGIUNTIVQ

     alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Azerbaijan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

     All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Azerbaijan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione.

     Resta inteso che:

     1. Con riferimento all'Articolo 2, paragrafo 3, comma b), qualora l'Italia introduca in futuro un'imposta sul patrimonio, la presente Convenzione si applicherà a tale imposta e la doppia imposizione sarà evitata in conformità alle disposizioni dell'Articolo 24 della Convenzione.

     2. Con riferimento all'Articolo 3, paragrafo 1, comma d), nel caso dell'Azerbaijan, una società di persone o una joint venture costituite in conformità della legislazione dell'Azerbaijan, che sia considerata come un soggetto imponibile ai sensi della legislazione dell'Azerbaijan, è considerata una persona ai fini della presente Convenzione.

     3. Con riferimento al paragrafo 3 dell'Articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.

     4. Con riferimento all'Articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:

 

     (a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale, e

 

     (b) gli utili derivanti dall'impiego, manutenzione o noleggio di container (compresi i rimorchi e le relative attrezzature per il trasporto di container) utilizzati in traffico internazionale per il trasporto di beni o merci;  qualora tale noleggio o tale impiego, manutenzione o noleggio costituiscano, a seconda dei casi, utili occasionali e secondari rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale.

     5. Con riferimento al paragrafo 4 dell'Articolo 10, al paragrafo 5 dell'Articolo 11, al paragrafo 4 dell'Articolo 12 e al paragrafo 2 dell'Articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta

     non può essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli Articoli 7 e 14 della presente Convenzione.  6. Con riferimento all'Articolo 18, le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano qualora il beneficiario dei redditi non sia assoggettato ad imposizione in relazione a tale redditi nello Stato del quale è residente ed in conformità alla legislazione di questo Stato. In tal caso, tali redditi sono imponibili nello Stato da cui provengono.

     7. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 19, alle remunerazioni pagate a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi all'istituto Nazionale per il Commercio Estero italiano (I.C.E.) e alla Banca d'Italia, nonchè alle corrispondenti istituzioni dell'Azerbaijan, si applicano le disposizioni relative alle funzioni pubbliche.

     8. Con riferimento all'Articolo 23, le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano qualora il residente di uno Stato contraente non sia assoggettato ad imposizione in relazione a tali elementi di patrimonio in detto Stato del quale è residente ed in conformità alla legislazione di questo Stato. In tal caso, tali elementi di patrimonio sono imponibili nell'altro Stato contraente.

     9. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 29 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione.

     10. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione da parte degli Stati contraenti della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

     IN FEDE DI CHE i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente convenzione.

     FATTO a Baku, il 21 luglio 2004, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, azera e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione o applicazione prevarrà il testo inglese.

 

 


[1] La presente Convenzione è entrata in vigore il 13 agosto 2011 e le sue disposizioni sono applicabili dal 1° gennaio 2012 (Comunicato pubblicato nella G.U. 19 gennaio 2012, n. 15).