§ 95.6.153 - L. 29 maggio 2009, n. 71.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.6 doppie imposizioni
Data:29/05/2009
Numero:71


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Modifiche all'articolo 3 della legge 22 marzo 1993, n. 99
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 95.6.153 - L. 29 maggio 2009, n. 71.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

(G.U. 23 giugno 2009, n. 143 - S.O. n. 97)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles 1'8 dicembre 2004.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 della Convenzione stessa.

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 3 della legge 22 marzo 1993, n. 99

     1. All'articolo 3 della legge 22 marzo 1993, n. 99, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «il Ministro delle finanze, con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento» e le parole: «l'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte,» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio periferico della medesima Agenzia»;

     b) al comma 2, le parole: «il Ministro delle finanze, con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento» e le parole: «tramite l'intendenza di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «tramite l'ufficio periferico della stessa Agenzia delle entrate».

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato

     Convenzione relativa all'adesione della Repubblica Ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Rpubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca alla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di le alte parti contraenti del trattato che istituisce la comunità europea

 

Considerando che, divenendo membri dell'Unione, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca si sono impegnate ad aderire alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (Convenzione di arbitrato), firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, e al relativo protocollo, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1999,

Hanno deciso di concludere la presente convenzione e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

sua maestà il Re del Belgio,

il Presidente della Repubblica ceca,

sua maestà la Regina di Danimarca,

il Presidente della Repubblica federale di Germania,

il Presidente della Repubblica di Estonia,

il Presidente della Repubblica ellenica,

sua maestà il Re di Spagna,

il Presidente della Repubblica francese,

il Presidente dell'Irlanda,

il Presidente della Repubblica italiana,

il Presidente della Repubblica di Cipro,

il gabinetto dei Ministri della repubblica di Lettonia,

il Presidente della Repubblica di Lituania,

sua altezza reale il Granduca di Lussemburgo,

il Presidente della Repubblica di Ungheria,

il Presidente di Malta,

sua maestà la Regina d'Olanda,

il Presidente federale della repubblica d'Austria,

il Presidente della Repubblica di Polonia,

il Presidente della Repubblica portoghese,

il Presidente della Repubblica di Slovenia,

il Presidente della Repubblica slovacca,

il Presidente della Repubblica di Finlandia,

il Governo del Regno di Svezia,

sua maestà la Regina di Gran Bretagna e Irlanda del nord,

I quali, riuniti in sede di Comitato dei Rappresentanti Permanenti degli Stati membri dell'Unione europea e dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto quanto segue:

 

ARTICOLO 1

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca aderiscono alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, con tutti gli adeguamenti e le modifiche ad essa apportate dalla convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione relativa all'elirninazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, firmata a Bruxelles il 21 dicembre 1995, e dal protocollo che modifica la convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1999.

 

ARTICOLO 2

La convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate è modificata come segue:

1) all'articolo 2, paragrafo 2:

a) dopo la lettera a) è inserita la lettera seguente:

"b) nella Repubblica ceca:

- dan z prijmù fyzickych osob

- dan z prijmù pravnickych osob";

b) la lettera b) diventa lettera c) ed è sostituita dalla seguente:

"c) in Danimarca:

- indkomstskat til staten,

- den kommunale indkomstskat,

- den amtskommunale indkomstskat";

c) la lettera c) diventa lettera d);

d) dopo la lettera d) è inserita la lettera seguente:

"e) nella Repubblica di Estonia:

- tulumaks";

e) la lettera d) diventa lettera f);

f) la lettera e) diventa lettera g) ed è sostituita dalla seguente:

"g) in Spagna:

- Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas;

- Impuesto sobre Sociedades;

- Impuesto sobre la Renta de no Residentes.";

g) la lettera f) diventa lettera h);

h) la lettera g) diventa lettera i);

i) la lettera h) diventa lettera j) ed è sostituita dalla seguente:

"j) in Italia:

- imposta sul reddito delle persone fisiche,

- imposta sul reddito delle società,

- imposta regionale sulle attività produttive." ;

j) dopo la lettera j) sono inserite le lettere seguenti:

"k) nella Repubblica di Cipro:

Φόρος Εισοδήματος

Εκτακτη Εισφοράγια την Αμυνατης Δημοκρατίας

l) nella Repubblica di Lettonia:

- uznemumu ienakuma nodoklis;

- iedzivotaju ienakuma nodoklis;

m) nella Repubblica di Lituania:

- Gyventoju pajamu mokestis

- Pelno mokestis";

k) la lettera i) diventa lettera n);

l) dopo la lettera n) sono inserite le lettere seguenti:

"o) nella Repubblica di Ungheria:

- szemelyi jovedelemadó;

- tarsasàgi adó;

- osztalékadó;

p) nella Repubblica di Malta:

- taxxa fuq 1 - income";

m) la lettera j) diventa lettera q);

n) la lettera k) diventa lettera r);

o) dopo la lettera r) è inserita la lettera seguente:

"s) nella Repubblica di Polonia:

- podatek dochodowy od osób fizycznych;

- podatek dochodowy od osób prawnych" ;

p) la lettera l) diventa lettera t);

q) dopo la lettera t) sono inserite le lettere seguenti:

"u) nella Repubblica di Slovenia:

- dohodnina;

- davek od dobicka pravnih oseb;

v) nella Repubblica slovacca:

- dan z prijmov pràvnickych osób

- dan z prijmov fyzickych osób";

r) la lettera m) diventa lettera w);

s) la lettera n) diventa lettera x) ed è sostituita dalla seguente:

"x) in Svezia:

- statlig inkomstskatt;

- kupongskatt;

- kommunal inkomstskatt";

t) la lettera o) diventa lettera y);

2) all'articolo 3, paragrafo 1 sono aggiunti i trattini seguenti:

"- nella Repubblica ceca:

- Ministr financi o un rappresentante autorizzato;

- nella Repubblica di Estonia:

- Rahandusminister o un rappresentante autorizzato;

- nella Repubblica di Cipro:

- Ο Υπουργός Οικονομικών o un rappresentante autorizzato;

- nella Repubblica di Lettonia:

- Valsts ienèmumu dienests;

- nella Repubblica di Lituania:

- Finansu ministras o un rappresentante autorizzato;

- nella Repubblica di Ungheria:

- a pénzugyminiszter o un rappresentante autorizzato;

- nella Repubblica di Malta:

- il-Ministru responsabbli ghall-finanzi o un rappresentante autorizzato;

- nella Repubblica di Polonia:

- Minister Finansów o un rappresentante autorizzato;

- nella Repubblica di Slovenia:

- Ministrstvo za finance o un rappresentante autorizzato;

- nella Repubblica slovacca:

- Minister financii o un rappresentante autorizzato";

 

3) all'articolo 3, paragrafo 1 il trattino:

- in Italia

il Ministro delle Finanze o un rappresentante autorizzato"

è sostituito dal seguente:

"- in Italia

Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali o un rappresentante autorizzato".

 

ARTICOLO 3

Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea rimette ai governi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca copia certificata conforme:

- della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate;

- della convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate; e

- del protocollo che modifica la convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate,

nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca.

I testi della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, della convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate e del protocollo che modifica la convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, redatte nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese figurano negli allegati da I a IX della presente convenzione. I testi redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.

 

ARTICOLO 4

La presente convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

 

ARTICOLO 5

La presente convenzione entra in vigore, nei rapporti tra gli Stati contraenti che l'hanno ratificata, accettata o approvata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione effettuato da tali Stati.

 

ARTICOLO 6

Il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea notifica a tutti gli Stati firmatari:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

b) le date di entrata in vigore della presente convenzione tra gli Stati che l'hanno ratificata, accettata o approvata.

 

ARTICOLO 7

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i ventuno testi facenti ugualmente fede, è depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il segretario generale provvede a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.

 

Fatto a Bruxelles, addi' otto dicembre duemilaquattro.