Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.6 doppie imposizioni |
Data: | 09/02/1999 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Articolo 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania per [...] |
Articolo 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto [...] |
Articolo 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
Art. 1. SOGGETTI. |
Art. 2. IMPOSTE CONSIDERATE. |
Art. 3. DEFINIZIONI GENERALI. |
Art. 4. RESIDENTI. |
Art. 5. STABILE ORGANIZZAZIONE. |
Art. 6. REDDITI IMMOBILIARI. |
Art. 7. UTILI DELLE IMPRESE. |
Art. 8. NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA. |
Art. 9. IMPRESE ASSOCIATE. |
Art. 10. DIVIDENDI. |
Art. 11. INTERESSI. |
Art. 12. CANONI. |
Art. 13. UTILI DI CAPITALE. |
Art. 14. PROFESSIONI INDIPENDENTI. |
Art. 15. LAVORO SUBORDINATO. |
Art. 16. COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA. |
Art. 17. ARTISTI ED ATLETI. |
Art. 18. PENSIONI. |
Art. 19. FUNZIONI PUBBLICHE. |
Art. 20. PROFESSORI E RICERCATORI. |
Art. 21. STUDENTI. |
Art. 22. ATTIVITA' OFFSHORE. |
Art. 23. ALTRI REDDITI. |
Art. 24. PATRIMONIO. |
Art. 25. ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE. |
Art. 26. NON DISCRIMINAZIONE. |
Art. 27. PROCEDURA AMICHEVOLE. |
Art. 28. SCAMBIO DI INFORMAZIONI. |
Art. 29. MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI. |
Art. 30. LIMITAZIONE DEI BENEFICI. |
Art. 31. RIMBORSI. |
Art. 32. ENTRATA IN VIGORE. |
Art. 33. DENUNCIA. |
§ 95.6.123 – L. 9 febbraio 1999, n. 31.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Vilnius il 4 aprile 1996.
(G.U. 23 febbraio 1999, n. 44, S.O.).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Vilnius il 4 aprile 1996.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della Convenzione stessa.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica di Lituania per evitare
le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
Capitolo I
Campo di applicazione della Convenzione
Art. 1. SOGGETTI.
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2. IMPOSTE CONSIDERATE.
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
(a) per quanto concerne l'Italia:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
(iii) l'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali “imposta italiana").
(b) per quanto concerne la Lituania:
(i) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (juridiniu asmenu pelno mokestis);
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (fiziniu asmenu pajamu mokestis);
(iii) l'imposta sulle imprese a partecipazione statale (palukanos uz valstybinio kapitalo naudojima);
(iv) l'imposta sui beni immobili (nekilnojamojo turtu mokestis);
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali “imposta lituana")
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II
Definizioni
Art. 3. DEFINIZIONI GENERALI.
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
(a) il termine “Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali italiane che, in conformità al diritto internazionale consuetudinario e alla legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, può essere considerata come zona all'interno della quale possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;
(b) il termine “Lituania" designa la Repubblica di Lituania e, quando è usato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica di Lituania e qualsiasi zona adiacente alle acque territoriali della Repubblica di Lituania all'interno della quale, ai sensi della legislazione lituana e in conformità al diritto internazionale, possono essere esercitati i diritti della Repubblica di Lituania per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;
(c) le espressioni “uno Stato contraente" e “l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Lituania;
(d) il termine “persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
(e) il termine società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
(f) le espressioni “impresa di uno Stato contraente" e “impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
(g) l'espressione “traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un'impresa di uno degli Stati contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente.
(h) il termine “nazionali" designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
(ii) le persone giuridiche, le società di persone, le associazioni ed altri organismi costituiti in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
(i) l'espressione “autorità competente" designa:
(i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze;
(ii) per quanto concerne la Lituania, il Ministro delle Finanze od il suo rappresentante autorizzato.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. RESIDENTI.
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione “residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del luogo di costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
(a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
(b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
(d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede di sua direzione effettiva, al luogo in cui è stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente e per determinare le modalità di applicazione della Convenzione a tale persona. In mancanza di tale accordo, detta persona non è considerata residente di alcuno degli Stati contraenti ai fini dell'applicazione degli articoli da 6 a 24 incluso e dell'articolo 26.
Art. 5. STABILE ORGANIZZAZIONE.
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione “stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari attraverso cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione “stabile organizzazione" comprende in particolare:
(a) una sede di direzione;
(b) una succursale;
(c) un ufficio;
(d) un'officina;
(e) un laboratorio;
(f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; e
(g) un cantiere di costruzione, di montaggio, un progetto di installazione o un'attività di supervisione ad essi collegata, qualora detto cantiere, progetto od attività si protragga per un periodo superiore a nove mesi.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, non si considera che vi sia una “stabile organizzazione" se:
(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
(b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
(c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
(e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 3 del presente articolo.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di detta impresa, e le condizioni tra l'agente e l'impresa sono diverse da quelle che sarebbero state convenute tra persone indipendenti, detto agente non è considerato come un intermediario che gode di uno status indipendente, ai sensi del presente paragrafo.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III
Imposizione dei redditi
Art. 6. REDDITI IMMOBILIARI.
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi agricoli e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione “beni immobili" è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. Le disposizioni della presente Convenzione relative ai beni immobili si applicano inoltre agli accessori, alle scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, ai diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, all'opzione o diritti analoghi di acquisto di beni immobili, all'usufrutto dei beni immobili ed ai diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Qualora il possesso di azioni di una società o di altri diritti societari investa il titolare di tali azioni o diritti societari al godimento di beni immobili appartenenti alla società, i redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di tale diritto al godimento sono imponibili nello Stato contraente in cui sono situati i beni immobili.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 3 e 4 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7. UTILI DELLE IMPRESE.
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto da parte di detta stabile organizzazione di beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA.
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili da parte di un'impresa di uno Stato contraente, sono imponibili solamente in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9. IMPRESE ASSOCIATE.
Allorché
(a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente; o
(b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi da parte di uno Stato contraente negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10. DIVIDENDI.
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:
(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi;
(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società rispetto agli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine “dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, svolga nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure eserciti una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 11. INTERESSI.
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti, ricavati dal Governo dell'altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo, comprese le sue suddivisioni politiche o amministrative e i suoi enti locali, dalla Banca Centrale o dagli istituti finanziari interamente di proprietà di detto Governo, o gli interessi provenienti da finanziamenti garantiti da tale Governo sono esenti da imposta nel primo Stato.
4. Ai fini del presente articolo il termine “interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni o obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. CANONI.
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:
(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati per l'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
(b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi.
3. Ai fini del presente articolo il termine “canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo del pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. UTILI DI CAPITALE.
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, o le azioni di una società il cui patrimonio consiste principalmente di tali beni, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da parte dell'impresa o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Art. 14. PROFESSIONI INDIPENDENTI.
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa. A tal fine, qualora una persona fisica residente di uno Stato contraente dimori nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi superiori a 183 giorni complessivi nell'arco di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, si considera che disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa e il reddito che egli ritrae dalle summenzionate attività esercitate in detto altro Stato sono attribuibili a tale base fissa.
2. L'espressione “libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15. LAVORO SUBORDINATO.
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
(a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
(b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
(c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati da un'impresa di uno Stato contraente in traffico internazionale, sono imponibili in detto Stato.
Art. 16. COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA.
I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17. ARTISTI ED ATLETI.
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di atleta, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Qualora il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da un atleta in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo atleta medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attività esercitate in uno Stato contraente da un artista di spettacolo o da uno sportivo se il soggiorno in detto Stato è interamente o prevalentemente finanziato per mezzo di fondi pubblici dell'altro Stato contraente, o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale. In tal caso, il reddito è imponibile soltanto nello Stato contraente di cui è residente l'artista di spettacolo o lo sportivo.
Art. 18. PENSIONI.
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19. FUNZIONI PUBBLICHE.
1.
(a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato;
(b) Tuttavia, tali stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
(i) ha la nazionalità di detto Stato e non ha la nazionalità del primo; o
(ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2.
(a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
(b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano a stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe, ed alle pensioni, pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20. PROFESSORI E RICERCATORI.
1. Una persona fisica la quale soggiorni temporaneamente in uno Stato Contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto di istruzione riconosciuto la quale è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato Contraente, è esente da imposta nel primo Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca per un periodo non superiore a due anni dalla data del suo primo soggiorno a tal fine.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi di ricerca se questa non è effettuata nell'interesse pubblico ma principalmente in quello privato di una o di più persone in particolare.
Art. 21. STUDENTI.
Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Art. 22. ATTIVITA' OFFSHORE.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nonostante le disposizioni degli articoli da 4 a 21 della presente Convenzione.
2. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, si considera che una persona, residente di uno Stato contraente, che svolge nell'altro Stato contraente attività offshore connesse alla esplorazione o allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali situati in detto altro Stato, eserciti tali attività in detto altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non si applicano qualora le attività siano svolte per un periodo o periodi non superiori a 30 giorni complessivi nell'arco di 12 mesi. Tuttavia, ai fini del presente paragrafo:
(a) le attività svolte da una persona associata ad un'altra persona si considerano svolte dall'altra persona se le attività in questione sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte dalla prima persona, fatta eccezione del caso in cui dette attività siano esercitate contestualmente alle proprie attività;
(b) si considera che una persona è associata ad un'altra persona se una di esse è controllata direttamente o indirettamente dall'altra, oppure se entrambe sono controllate direttamente o indirettamente da una o più terze persone.
4. Gli utili ricavati da un residente di uno Stato contraente dal trasporto di approvvigionamenti o personale verso la località o tra le località in cui vengono svolte, nell'altro Stato contraente, le attività connesse alla esplorazione o allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali, o dall'esercizio di rimorchiatori o di altri natanti ausiliari a tali attività, sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente.
5.
(a) Fatte salve le disposizioni del sottoparagrafo (b) del presente paragrafo, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, connessa con l'esplorazione o lo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e le loro risorse naturali situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato nella misura in cui le mansioni vengono svolte offshore in detto altro Stato. Tuttavia, dette remunerazioni sono imponibili soltanto nel primo Stato qualora l'attività dipendente sia svolta offshore per un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato e per un periodo o periodi che non oltrepassano 30 giorni complessivi nell'arco di dodici mesi.
(b) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di una nave o aeromobile adibiti al trasporto di approvvigionamenti o personale verso la località o tra le località in cui vengono svolte, nell'altro Stato contraente, le attività connesse alla esplorazione o allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali, o in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di rimorchiatori o di altri natanti ausiliari a tali attività, sono imponibili nello Stato contraente del quale è residente il datore di lavoro.
6. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall'alienazione di:
(a) diritti di esplorazione o sfruttamento; o
(b) beni situati nell'altro Stato contraente e utilizzati nell'ambito dell'esplorazione o dello sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali in detto altro Stato; o
(c) azioni il cui valore, interamente o per la maggior parte, deriva direttamente o indirettamente da tali diritti o tali beni, oppure da tali diritti e tali beni congiuntamente
sono imponibili in detto altro Stato.
Nel presente paragrafo l'espressione “diritti di esplorazione o sfruttamento" designa i diritti agli attivi patrimoniali derivanti dalla esplorazione o dallo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali nell'altro Stato contraente, inclusi i diritti a interessi oppure a benefici relativi a tali attivi patrimoniali.
Art. 23. ALTRI REDDITI.
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato. Tuttavia, tali elementi di reddito, provenienti nell'altro Stato contraente, sono imponibili anche in detto altro Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti dai beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Capitolo IV
Imposizione del patrimonio
Art. 24. PATRIMONIO.
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'art. 6, posseduti da un residente di uno Stato contraente e situati nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili utilizzati nel traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente, nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio è imponibile soltanto in detto Stato.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.
Capitolo V
Eliminazione della doppia imposizione
Art. 25. ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE.
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:
(a) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Lituania, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Lituania, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
(b) Se un residente dell'Italia possiede elementi di patrimonio che, in conformità con le disposizioni di questa Convenzione, sono imponibili in Lituania, l'imposta sul patrimonio versata in Lituania è considerata come credito dell'imposta italiana sul patrimonio relativa allo stesso elemento di patrimonio. Il credito tuttavia non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento di patrimonio posseduto in Lituania nella proporzione in cui lo stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo.
3. Per quanto concerne i residenti della Lituania, la doppia imposizione sarà eliminata come segue:
(a) se un residente della Lituania ritrae redditi o possiede patrimonio che, conformemente alla presente Convenzione, sono imponibili in Italia, salvo il caso in cui la legislazione interna preveda un trattamento più favorevole, la Lituania ammetterà:
(i) in detrarre dall'imposta sul reddito di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Italia;
(ii) in detrazione dall'imposta sul patrimonio di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta patrimoniale pagata in Italia.
Tale detrazione in ogni caso non può eccedere la frazione d'imposta sul reddito o sul patrimonio in Lituania, calcolata prima di operare la detrazione, attribuibile, a seconda del caso, al reddito o al patrimonio imponibile in Italia.
(b) Ai fini del sottoparagrafo (a) del presente paragrafo, qualora una società residente della Lituania riceva un dividendo da parte di una società residente dell'Italia della quale detiene almeno il 10 per cento delle azioni con pieno diritto di voto, l'imposta pagata in Italia comprenderà non solamente l'imposta pagata sul dividendo, ma anche l'imposta pagata sugli utili della società dai quali è stato pagato il dividendo.
Capitolo VI
Disposizioni particolari
Art. 26. NON DISCRIMINAZIONE.
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di alcuno degli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni ai fini fiscali che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11, o il paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio tassabile di detta impresa, alle stesse condizioni come se essi fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui patrimonio è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
Art. 27. PROCEDURA AMICHEVOLE.
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 26, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possono facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 28. SCAMBIO DI INFORMAZIONI.
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nelle sentenze.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre agli Stati contraenti l'obbligo:
(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 29. MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI.
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Art. 30. LIMITAZIONE DEI BENEFICI.
1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un residente di uno Stato contraente non beneficerà di alcuna riduzione o esenzione per le imposte previste nella presente Convenzione da parte dell'altro Stato contraente qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o esistenza di tale residente o di qualsiasi persona collegata a tale residente fosse l'ottenimento, ai sensi della presente Convenzione, di agevolazioni non altrimenti fruibili.
2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni della legislazione interna per la prevenzione dell'evasione e l'elusione fiscale concernenti la limitazione delle spese e delle deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione di tali imprese o delle transazioni intraprese tra di esse, fosse l'ottenimento, ai sensi della presente Convenzione, di agevolazioni non altrimenti fruibili.
Art. 31. RIMBORSI.
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato del quale è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.
Capitolo VII
Disposizioni finali
Art. 32. ENTRATA IN VIGORE.
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
(a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sugli importi pagati il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entrerà in vigore;
(b) con riferimento ad altre imposte su reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrerà in vigore.
Art. 33. DENUNCIA.
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:
(a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sugli importi pagati il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
(b) con riferimento ad altre imposte sul reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.
Protocollo aggiuntivo
alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della predetta Convenzione.
Resta inteso che:
(a) con riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, ai fini della presente Convenzione uno Stato contraente, una sua suddivisione politica od amministrativa o un suo ente locale, sono considerati residenti di detto Stato;
(b) con riferimento all'articolo 5, paragrafo 2, sottoparagrafo (g), resta inteso che qualora la Lituania convenga in una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con un altro Stato, che al 1° gennaio 1996 sia membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), una durata che oltrepassi nove mesi oppure una definizione delle summenzionate disposizioni che restringe il concetto di stabile organizzazione relativamente allo stesso periodo di durata contenuto nel predetto articolo 5, entrambi gli Stati contraenti entreranno in trattative al fine di modificare di conseguenza le disposizioni corrispondenti, successivamente alla data in cui le disposizioni che prevedono un periodo superiore ai nove mesi o la definizione più restrittiva diverranno applicabili;
(c) con riferimento all'articolo 5, paragrafo 4, una persona si considera una stabile organizzazione di un'impresa relativamente a qualsiasi attività che detta persona svolge per conto dell'impresa, a meno che le attività si limitino a quelle di cui al paragrafo 3 del predetto articolo 5;
(d) con riferimento all'articolo 6, paragrafo 3, tutti i redditi e gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 e situati in uno Stato contraente, sono imponibili in conformità delle disposizioni dell'articolo 13;
(e) con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione “spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese deducibili direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione;
(f) con riferimento all'articolo 8, un'impresa di uno Stato contraente che derivi utili dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili non è assoggettata a imposte locali sul reddito prelevate nell'altro Stato contraente;
(g) con riferimento all'articolo 9, qualora da parte di uno Stato contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro Stato contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni che sarebbero state stabilite tra persone indipendenti, attua le variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con detta persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 27 e al paragrafo (k) del presente Protocollo aggiuntivo;
(h) con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 5 dell'articolo 11, al paragrafo 4 dell'articolo 12 ed al paragrafo 2 dell'articolo 23, l'ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione;
(i) con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 11, i redditi derivanti da titoli del debito pubblico, buoni o obbligazioni comprendono i premi attribuiti a tali titoli, buoni o obbligazioni;
(j) con riferimento all'articolo 12, qualora la Lituania convenga in una Convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa con un terzo Stato, che alla data della firma della presente Convenzione sia membro dell'Organizzazione per l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), di escludere ogni genere di diritti o beni dalla definizione compresa nel paragrafo 3 di tale articolo o di limitare le aliquote d'imposta previste nel paragrafo 2, tale definizione o esenzione o aliquota minore si applicherà immediatamente come se fosse stata specificata, rispettivamente, nel paragrafo 3 o nel paragrafo 2;
(k) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 27, l'espressione “indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con le procedure contenziose nazionali che vengono in ogni caso preventivamente iniziate laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione.
(l) Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 31 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione delle riduzioni ai fini fiscali previste dalla presente Convenzione.