Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 01/08/2005 |
Numero: | 38 |
§ 98.1.47884 - Circolare 1 agosto 2005, n. 38 .
Riforma della politica agricola comune. Modifiche alla Circolare n. 13 del 4 maggio 2005. Fissazione termine per la presentazione delle domande uniche ai sensi dell'art. 22 del reg. (CE) n. 796/2004; recenti disposizioni comunitarie in merito all'ammissibilità delle colture pluriennali al regime di pagamento unico.
Emanata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 agosto 2005, n. 181.
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Al |
Ministero delle politiche agricole e forestali |
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Segreteria tecnica |
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Direzione generale delle politiche agroalimentari |
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- PAGR V |
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Direzione generale del Corpo Forestale dello Stato |
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Al |
Ministero della salute |
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Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, alimentazione e nutrizione |
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Al |
Corpo forestale dello Stato della Regione |
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Siciliana |
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Agli |
Assessorati regionali agricoltura |
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Agli |
Assessorati Prov. Autonome Trento e Bolzano |
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Al |
Ente Nazionale Risi |
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Al |
Centro assistenza agricola coldiretti S.r.l. |
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Al |
C.A.A. Confagricoltura S.r.l. |
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Al |
C.A.A. CIA S.r.l. |
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Al CAA Copagri S.r.l. |
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Al |
Coordinamento CAA |
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Alle |
Organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - CIA - Copagri - ENPTA - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.Pi. - Coopagrival - F.Agr.I - ANPA |
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Alle |
Unioni nazionali delle Organizzazioni di |
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produttori ortofrutticoli |
Vista la
Il paragrafo 5.2.2 e il paragrafo 5.3 della
5.2.2 Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22
È possibile presentare una domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004, a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'Agea dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda.
Le informazioni fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.
La domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA in Via Torino, 45 00185 - Roma - direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, entro le ore 17.00 del 2 settembre o del 15 settembre 2005, in caso di modifiche relative alla non ammissibilità delle colture pluriennali.
La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA, il cui fac-simile è riportato in allegato alla presente circolare (per il reperimento dei moduli le modalità sono descritte nel Cap. 5 della
Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:
AGEA
VIA TORINO, 45
00184 - ROMA
Regime di pagamento unico (Reg. (CE) n. 1782/2003)
Domanda di revoca parziale art. 22 -
Domanda Unica di pagamento 2005
I dati anagrafici dei richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:
NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP - COMUNE (PROV)
Regime di pagamento unico (Reg. (CE) n. 1782/2003)
Domanda di revoca parziale art. 22 -
Domanda Unica di pagamento 2005
La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.
L'Amministrazione, al fine di migliorare la gestione delle misure di cui trattasi, adotta le seguenti modalità operative per la presentazione delle domande di revoca parziale, redatte ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004:
una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.
Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:
cancellazione di singole particelle dichiarate nella domanda iniziale ai fini dei regimi di aiuto per superficie anche associate ai corrispondenti titoli all'aiuto;
riduzione di superficie dichiarata per singole particelle;
riduzione dei titoli richiesti/restituiti alla Riserva Nazionale;
cancellazione dei codici allevamento dichiarati ai fini dell'art. 69 del reg. (CE) n. 1782/2003 e ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari;
variazioni riguardanti unicamente le superfici con destinazione produttiva associata ai codici intervento "sementi certificate" (codice intervento 024) e "foraggi da destinare alla trasformazione" (codice intervento 025), purché non comportino un aumento della superficie aziendale totale.
Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.
Le domande presentate ai sensi dell'art. 22 devono intendersi come presentate anche ai sensi dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 796/2004.
5.3 Termini di presentazione
Secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1782/2003, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione e dal D.M. 5 Agosto 2004 n. 1787, la domanda di ammissione al regime di pagamento unico deve essere presentata entro il 15 maggio 2005.
Pertanto le date di presentazione delle domande all'AGEA previste per la campagna 2005 sono:
a) domande iniziali: 15 maggio 2005;
b) domande di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/2004: 31 maggio 2005;
c) domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004:
1) 2 settembre 2005;
2) 15 settembre 2005, in applicazione delle recenti disposizioni comunitarie in merito alla non ammissibilità delle superfici destinate a colture pluriennali al pagamento dei titoli ordinari.
Ai sensi dell'art. 20 del reg. (CE) n. 796/2004 e successive integrazioni le domande iniziali di cui al punto a) devono essere presentate entro lunedì 16 maggio 2005, tenuto conto che la scadenza del 15 maggio, indicata nel D.M. 5 agosto 2004, cade in giorno festivo.
Per le domande iniziali di cui al punto a), è consentita una tolleranza di 25 giorni di calendario.
Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al 9 giugno 2005.
Ai sensi dell'art. 21, par. 1 del reg. (CE) n. 796/2004 il ritardato deposito della domanda iniziale produce una decurtazione, pari all'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. Le domande iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2005 sono irricevibili.
Ai sensi dell'art. 21, par. 1, comma 2 del reg. (CE) n. 796/2004 in caso di inoltro tardivo di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni che devono obbligatoriamente essere trasmessi ai sensi degli art. 12 e 13 del reg. (CE) n. 796/2004, qualora tali documenti, contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto in questione, si applica una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce.
Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell'art. 21 bis del reg. (CE) n. 796/2004 (introdotto dal reg. (CE) n. 239/2005) se la domanda di fissazione titoli è presentata oltre il 16 maggio 2005 si applica una riduzione pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo agli importi spettanti in base ai titoli da assegnare all'agricoltore.
La presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22 di cui al punto b) oltre il termine del 31 maggio 2005 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo. Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili. (riferimento art. 21 par. 2 del reg. (CE) n. 796/2004).
La data limite di semina è stabilita al 31 maggio 2005.
Le domande di revoca parziale di cui alla lettera c), punti 1) e 2) pervenute, rispettivamente, dopo il 2 e il 15 settembre 2005 sono irricevibili.
Con riferimento ai termini di cui sopra, sono comunque fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 1 del
Ai sensi delle recenti disposizioni comunitarie in merito all'ammissibilità di alcune colture al regime di pagamento unico, i paragrafi 8.1.1.1 e 8.1.2.2 della
8.1.1 Titoli ordinari
8.1.1.1 Uso dei titoli all'aiuto
Ciascun titolo ordinario, fissato dall'agricoltore, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità definite dall'art. 44 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e ss.
Sono ammissibili le superfici destinate a:
1. seminativi;
2. pascolo permanente.
Sono escluse le superfici destinate a:
A. colture permanenti, comprese le colture pluriennali;
B. colture forestali;
C. usi non agricoli.
D. le colture pluriennali elencate all'art. 2, punto d) del reg. (CE) n. 795/2004 e successive modificazioni e integrazioni, ed i relativi vivai
Relativamente al punto 2 (pascolo permanente), con particolare riferimento alle destinazioni d'uso (cfr. allegato 1 - matrice prodotto/intervento):
CODICE |
Destinazione d'uso |
103 |
Pascolo arborato con tara 20% (bosco alto fusto e cespugliato) |
54 |
Pascolo erborato con tara 50% (bosco pascolabile ceduo) |
63 |
Pascolo polifita (tipo alpeggi) con tara 20% (roccia affiorante) |
64 |
Pascolo polifita (tipo alpeggi) con tara 50% (roccia affiorante) |
si rimanda al paragrafo 10.4.3.
Ai fini dell'articolo 44, comma 2 del suindicato regolamento, le seguenti colture:
- alberi da bosco a breve rotazione (codice prodotto 120);
- canna cinese (miscanthus sinensis) (codice prodotto 112);
- fettuccia d'acqua (phalaris arundicea) (codice prodotto 010)
sono considerate ammissibili nel rispetto delle condizioni sotto indicate:
- impiantate nel periodo compreso tra il 30 aprile 2004 e fino al 10 marzo 2005;
- impiantate anteriormente al 30 aprile 2004 e acquistate o affittate nel periodo compreso tra il 30 aprile 2004 e fino al 10 marzo 2005.
A tale riguardo, si precisa che l'onere della prova rimane a carico dell'agricoltore che deve presentare all'Amministrazione la documentazione probante (fatture di acquisto dei pioppeti, ricevute di lavorazione per le piantagioni, contratti di compravendita, affitto, ecc.).
Le suddette colture sono considerate sempre ammissibili, indipendentemente dal periodo di impianto o di acquisto/affitto delle superfici sulle quali sono impiantate, nel caso siano oggetto di domanda per le colture energetiche ai sensi dell'art. 88 del reg. (CE) n. 1782/2003. In questi casi è possibile abbinare tali superfici ai titoli ordinari e percepire, contemporaneamente, l'aiuto per le colture energetiche.
Le colture pluriennali elencate all'art. 2, punto d) del reg. (CE) n. 795/2004 e successive modificazioni e integrazioni sono:
carciofi (codice prodotto 909);
asparagi(codice prodotto 902);
rabarbaro(codice prodotto 879);
lamponi, more di rovo e di gelso e more lampone (codice prodotto 011);
ribes nero e grappoli di uva spina (codice prodotto 880);
mirtilli, mirtilli neri e altri frutti del genere Vaccinium (codice prodotto 475);
In applicazione delle recenti disposizioni comunitarie e ai sensi dell'art. 44, paragrafo 4 del reg. (CE) n. 1782/2003 che stabilisce: «Gli Stati membri possono, in circostanze debitamente motivate, autorizzare l'agricoltore a modificare la sua dichiarazione, purché egli rispetti il numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e alle condizioni per l'attribuzione del pagamento unico per la superficie interessata», gli agricoltori che, nella domanda unica 2005, hanno dichiarato superfici destinate a colture pluriennali associate all'intervento "destinazioni produttive ammissibili al regime di pagamento unico" (cod. intervento 026) possono, entro e non oltre il 15 settembre 2005, presentare una domanda unica di modifica con le stesse modalità previste per la domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del reg. (CE) n. 796/2004.
8.1.2 Titoli di ritiro
8.1.2.1. Uso dei titoli all'aiuto
Ciascun titolo di ritiro, fissato dall'agricoltore, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dall'art. 54, comma 2 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e ss.
Sono ammissibili le superfici destinate a seminativi, fatta eccezione per le superfici che al 15 maggio 2003 erano destinate a:
1. colture permanenti;
2. foreste;
3. usi non agricoli;
4. pascoli permanenti.
Sono ammissibili, inoltre, le seguenti tipologie di superfici messe a riposo:
- superfici ritirate dalla produzione ai sensi degli articoli 22-24 del reg. (CE) n. 1257/1999, che non sono né adibite ad uso agricolo, né utilizzate per fini lucrativi diversi da quelli ammessi per i terreni ritirati dalla produzione nel quadro di detto regolamento;
- superfici rimboscate a norma dell'articolo 31 del reg. (CE) n. 1257/1999.
Ai sensi dell'art. 55 del reg. (CE) n. 1782/2003 non sono soggetti agli obblighi di cui sopra gli agricoltori che conducono l'azienda interamente con metodi di produzione biologica di cui al reg. (CEE) n. 2092/1991 e i produttori che destinano i prodotti ottenuti per fornire materiale per la trasformazione (no food). Si ricorda che per aziende biologiche si intendono sia le aziende certificate come tali, sia le aziende in conversione.
L'agricoltore deve utilizzare prioritariamente i titoli di ritiro, a meno che non abbia una superficie ammissibile ai sensi dell'art. 54 comma 2 del Reg. (CE) n. 1782/2003 inferiore alla superficie associata ai titoli di ritiro. In quest'ultimo caso l'agricoltore deve compilare la dichiarazione n. 7 del Quadro B3 del modello di domanda unica "Dichiarazioni e impegni".
L'art. 12, paragrafo 2, comma 3 del reg. (CE) n. 796/2004, infatti, stabilisce che «....Conformemente all'art. 54, paragrafo 6 del reg. (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore chiede di utilizzare i diritti di ritiro prima di ogni altro diritto. Egli dichiara quindi la superficie da mettere a riposo corrispondente al numero di diritti di ritiro in suo possesso, sempre che disponga di una superficie ammissibile sufficiente. Qualora la superficie ammissibile sia inferiore al numero di diritti di ritiro, l'agricoltore può chiedere di attivare il numero di diritti di ritiro corrispondente alla superficie di cui dispone».
8.1.2.2. Uso agricolo del suolo
Le superfici per le quali gli agricoltori percepiscono il pagamento unico relativo ai titoli di ritiro non devono essere adibite per fini lucrativi né per la produzione di alcuna coltura ad usi commerciali, fatta eccezione per:
gli agricoltori che conducono l'azienda interamente con metodi di produzione biologica di cui al reg. (CEE) n. 2092/91 (art. 55, a) reg. (CE) n. 1782/2003);
i produttori che destinano i prodotti ottenuti per fornire materiale per la trasformazione prodotti non destinati, in primo luogo al consumo umano o animale (art. 55, b) reg. (CE) 1782/2003).
Le condizioni generali applicabili alle superfici utilizzate per i titoli di ritiro sono:
estensione minima non inferiore a 1000 metri quadri e larghezza non inferiore ai 10 metri; particelle di almeno 500 metri quadri ed con larghezza di 5 metri possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico;
messa a riposo per un periodo che inizia non oltre il 15 gennaio e si conclude non prima del 31 agosto.
Secondo quanto previsto dalle norme sulla condizionalità, le superfici destinate a riposo sono soggette alle seguenti prescrizioni:
presenza di una copertura vegetale seminata o naturale (codice prodotto 003 e codice varietà 006);
attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, trinciatura o altre operazioni equivalenti al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.
Ulteriori adempimenti e deroghe specifiche, inerenti la gestione delle superfici ritirate dalla produzione, sono previste nell'ambito delle norme sulla "condizionalità" (norma 4.2 del
La copertura vegetale effettuata con specie seminate, ad esclusione delle colture contenute nell'allegato IX del reg. (CE) n. 1782/2003 e delle colture che consentono prodotti pluriennali, non può determinare un raccolto nell'anno corrente né può essere utilizzata per l'alimentazione animale. Tale limitazione comprende le essenze foraggere utilizzate anche per autoconsumo aziendale (esempio medica, trifoglio ecc.) per le quali il taglio non può essere effettuato per consentire una produzione nell'anno 2005, ma solo a partire dalla stagione successiva.
In assenza di disposizioni specifiche emanate dalle amministrazioni regionali, provinciali, comunali o da altri enti deputati a vario titolo alla gestione del territorio, anche relativamente alla delimitazione di zone vulnerabili tese a salvaguardare il paesaggio, il produttore può usufruire delle seguenti deroghe di natura agronomica che consentono l'utilizzo di alcune specie e la lavorazione del terreno per determinate circostanze da riportare dettagliatamente in domanda. La deroga prevede che il periodo dell'inerbimento sia condizionato dalle operazioni agronomiche previste per le diverse tipologie di seguito riportate:
lavorazioni meccaniche a partire dal 15 luglio per le semine delle sole specie i cui raccolti siano ottenibili nell'anno successivo;
destinazione dei terreni alla coltivazione di piante biocide per motivi di ordine fito-sanitario, fermo restando l'obbligo di provvedere all'interramento delle stesse piante non appena realizzata la finalità perseguita (ad esempio, l'utilizzo di alcune specie della famiglia delle Brassicacee e Capparidacee come il Raphanus sativus, consente, attraverso lo sfalcio in fioritura e il successivo interramento delle piante, di ridurre l'infestazione di nematodi nel terreno);
copertura vegetale con specie da sovescio, fatta eccezione delle specie contemplate dall'allegato IX del
costituzione di una copertura vegetale con miscuglio di almeno due dei semi di girasole, sorgo e granturco. Ai sensi del Decreto Ministeriale 7 marzo 2002, è possibile quindi utilizzare i titoli di ritiro con una copertura vegetale per scopi ambientali, da rendere disponibile alla fauna selvatica come colture a perdere (codice prodotto 003 codice varietà 002). La superficie deve rimanere in campo fino al 28 febbraio dell'anno successivo e comunque non oltre il 31 marzo.
Il miscuglio deve essere composto di almeno due tra le seguenti colture:
a) girasole
b) sorgo
c) mais
lavori di drenaggio e di bonifica, di sistemazione del terreno (ruspature per livellamento, spietramento e pratiche analoghe) dei terreni messi a riposo. I lavori si intendono autorizzati se entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organismo Pagatore Regionale non opponga motivato diniego.
In riferimento al DM 15 marzo 2005, art.11, comma 2, in presenza di un eccessivo sviluppo delle malerbe viene consentito l'utilizzo di idonee pratiche agronomiche (Codice prodotto 003 codice varietà 005) al di fuori dei periodi consentiti dalla norma 4.2 del precedente DM sulla condizionalità (
Il produttore deve giustificare l'intervento, biffando la dichiarazione n. 8 prevista nel Quadro B3 del modello di domanda - sezione I dichiarazioni e impegni:
"di utilizzare, sulle superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del reg. (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'art. 55 del reg. (CE) n. 1782/2003, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo di ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del reg. (CE) n. 1782/2003, idonee pratiche agronomiche, a basso impatto, al fine di limitare lo sviluppo di specie infestanti nonché la propagazione di vegetazione indesiderata secondo le disposizioni del punto 4 dell'allegato 2 al
In applicazione delle recenti disposizioni comunitarie ed in deroga all'art. 54, par.1, Reg. (CE) n. 1782/2003 e art. 32, par.1, del Reg. (CE) n. 795/2004 è consentito l'utilizzo delle terre destinate a set-aside per la produzione di foraggio da utilizzare esclusivamente in azienda, senza finalità lucrative.
Tale deroga può essere attuata dalle sole aziende zootecniche che possono dimostrare di poter utilizzare tali foraggi (autoconsumo), ricadenti nei territori regionali indicati nella seguente tabella:
Regioni |
Province interessate |
Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, |
Tutte le province |
Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia-Giulia, |
|
Veneto, Liguria, Emilia Romagna e Sicilia |
|
Toscana |
Firenze, Siena, Arezzo, Pisa, |
|
Livorno, Lucca e Massa Carrara |
Lazio |
Roma, Viterbo e Rieti |
Calabria |
Reggio Calabria |
Su tali terreni non sono consentite nuove semine.
In allegato si riporta la matrice prodotto-interventi che modifica, alla luce delle rettifiche introdotte dalle recenti disposizioni comunitarie e limitatamente alle colture pluriennali, l'Allegato 1 alla
Il Titolare dell'ufficio monocratico
Paolo Gulinelli
Allegato 1