§ 27.6.139 - D.L. 21 ottobre 1982, n. 767 .
Modalità di pagamento ai comuni e alle province dei contributi erariali per gli anni 1981 e 1982.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:21/10/1982
Numero:767


Sommario
Art. 1.      Il Ministro dell'interno è autorizzato ad erogare ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti l'intera quarta rata trimestrale dei contributi erariali per l'anno [...]
Art. 1 bis.  [3]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 27.6.139 - D.L. 21 ottobre 1982, n. 767 [1] .

Modalità di pagamento ai comuni e alle province dei contributi erariali per gli anni 1981 e 1982.

(G.U. 22 ottobre 1982, n. 292)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministro dell'interno è autorizzato ad erogare ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti l'intera quarta rata trimestrale dei contributi erariali per l'anno 1982, previsti dall'art. 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

     Lo stesso Ministero è altresì autorizzato ad erogare alle amministrazioni provinciali e ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, in tutto o in parte, la quarta rata trimestrale dei contributi di cui al primo comma.

     Lo stesso Ministero è infine autorizzato ad erogare alle amministrazioni provinciali ed ai comuni, in tutto o in parte, i trasferimenti erariali afferenti al 1981, di cui al primo comma dell'art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

     Le erogazioni di cui al secondo e terzo comma, da effettuarsi entro il corrente anno, sono subordinate alla dimostrazione da parte degli enti della indisponibilità dei fondi di cassa nella tesoreria propria e nei conti ad essi intestati presso la tesoreria dello Stato nonché all'avvenuta utilizzazione dell'intero importo delle anticipazioni di cassa effettuabili a norma di legge.

     Salvo quanto sarà per atto legislativo previsto per i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti locali per l'anno finanziario 1983, la quarta rata dei contributi di cui al primo comma per le province ed i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti sarà erogata entro il 31 gennaio 1983 [2] .

 

          Art. 1 bis. [3]

     In deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, la quota parte dei trasferimenti statali e dei contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali non attribuita ai comuni e alle province in applicazione del primo comma dell'art. 13 del richiamato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, viene versata dal Ministero dell'interno entro il 30 giugno 1983 all'entrata del bilancio dello Stato per essere attribuita nel 1983 agli stessi enti locali che hanno usufruito nel 1982 delle erogazioni previste dall'art. 15 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, in misura non superiore alle erogazioni stesse.

     L'eventuale residua disponibilità potrà essere utilizzata nell'ambito dei finanziamenti da riconoscere agli enti locali per l'esercizio 1983, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 9 dicembre 1982, n. 914. Abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.