Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 21/10/1982 |
Numero: | 767 |
Sommario |
Art. 1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad erogare ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti l'intera quarta rata trimestrale dei contributi erariali per l'anno [...] |
Art. 1 bis. [3] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 27.6.139 - D.L. 21 ottobre 1982, n. 767 [1] .
Modalità di pagamento ai comuni e alle province dei contributi erariali per gli anni 1981 e 1982.
(G.U. 22 ottobre 1982, n. 292)
Il Ministro dell'interno è autorizzato ad erogare ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti l'intera quarta rata trimestrale dei contributi erariali per l'anno 1982, previsti dall'art. 5 del
Lo stesso Ministero è altresì autorizzato ad erogare alle amministrazioni provinciali e ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, in tutto o in parte, la quarta rata trimestrale dei contributi di cui al primo comma.
Lo stesso Ministero è infine autorizzato ad erogare alle amministrazioni provinciali ed ai comuni, in tutto o in parte, i trasferimenti erariali afferenti al 1981, di cui al primo comma dell'art. 13 del
Le erogazioni di cui al secondo e terzo comma, da effettuarsi entro il corrente anno, sono subordinate alla dimostrazione da parte degli enti della indisponibilità dei fondi di cassa nella tesoreria propria e nei conti ad essi intestati presso la tesoreria dello Stato nonché all'avvenuta utilizzazione dell'intero importo delle anticipazioni di cassa effettuabili a norma di legge.
Salvo quanto sarà per atto legislativo previsto per i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti locali per l'anno finanziario 1983, la quarta rata dei contributi di cui al primo comma per le province ed i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti sarà erogata entro il 31 gennaio 1983 [2] .
In deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 14 del
L'eventuale residua disponibilità potrà essere utilizzata nell'ambito dei finanziamenti da riconoscere agli enti locali per l'esercizio 1983, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 14 del
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della
[2] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[3] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.