Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 10/05/1970 |
Numero: | 288 |
Sommario |
Art. 1. La tabella A annessa al regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai Comuni, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 374, e successive modificazioni, [...] |
Art. 2. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a variare le tariffe stabilite nella tabella di [...] |
Art. 3. La legge 25 maggio 1954, n. 329, è abrogata |
Art. 4. Alla maggiore spesa annua di lire 30 milioni derivante dalla presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti del capitolo 2303 dello stato di previsione della [...] |
§ 27.6.86 - Legge 10 maggio 1970, n. 288. [1]
Rivalutazione dei compensi per alloggi forniti dai comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza.
(G.U. 23 maggio 1970, n. 128)
La tabella A annessa al regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai Comuni, approvato con
Gradi e qualità |
Alloggi spettanti |
Compensi giornalieri |
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Ufficiali: |
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Ufficiali generali |
due camere |
L. |
1.000 |
Ufficiali superiori compresi i primi capitani |
una camera |
" |
600 |
Ufficiali inferiori |
una camera |
" |
400 |
Sottufficiali: |
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Marescialli |
una camera ogni due |
" |
300 |
Sottufficiali di grado inferiore a maresciallo per ogni persona |
con letto e lume |
" |
100 |
Truppa: |
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Graduati e soldati per ogni persona |
con letto e lume |
" |
50 |
Per ogni sottufficiale, caporale o soldato |
in locale vuoto senza altra fornitura |
" |
15 |
Quadrupedi: |
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Cavalli degli ufficiali e della truppa per ogni capo |
in scuderia con paglia, lume e attrezzi da stalla |
" |
80 |
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in locali vuoti senza altra fornitura |
" |
15 |
Locali per uso ufficio, infermerie, magazzini, autorimesse ed officine, per ogni metro quadrato di superficie |
" |
7 |
Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a variare le tariffe stabilite nella tabella di cui all'articolo precedente con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per la grazia e giustizia e sentito il parere del Consiglio di Stato.
La variazione delle tariffe potrà essere adottata, in riferimento all'indice ufficiale dei prezzi dei fitti, subordinatamente ad una percentuale in variazione all'indice stesso non inferiore al 20 per cento.
La
Alla maggiore spesa annua di lire 30 milioni derivante dalla presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti del capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1970 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del