Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 24/06/1952 |
Numero: | 663 |
Sommario |
Art. 1. L'ammontare destinato ai contributi in capitale a carico dello Stato, previsto dall'art. 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1513, in favore dei Comuni e delle Provincie, [...] |
Art. 2. La maggiore spesa di lire 3 miliardi e mezzo, di cui al precedente articolo, verrà fronteggiata a carico dell'esercizio 1950 - 51 con il fondo speciale iscritto al [...] |
Art. 3. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge |
§ 27.6.2b - Legge 24 giugno 1952, n. 663.
Modificazioni all'art. 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1513, concernente l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951.
(G.U. 28 giugno 1952, n. 148).
L'ammontare destinato ai contributi in capitale a carico dello Stato, previsto dall'art. 1 della
La maggiore spesa di lire 3 miliardi e mezzo, di cui al precedente articolo, verrà fronteggiata a carico dell'esercizio 1950 - 51 con il fondo speciale iscritto al capitolo n. 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.