§ 27.5.16 - D.M. 26 gennaio 1994, n. 101.
Regolamento recante semplificazioni delle procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato da parte delle sezioni di tesoreria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.5 entrate
Data:26/01/1994
Numero:101


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 244 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. L'art. 370, sesto comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1974, n. 119, è [...]
Art. 3.      1. La documentazione prevista dagli articoli 478, 549, 604 e 645 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, può essere sostituita da evidenze [...]
Art. 4.      1. All'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, è aggiunto il seguente periodo


§ 27.5.16 - D.M. 26 gennaio 1994, n. 101.

Regolamento recante semplificazioni delle procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato da parte delle sezioni di tesoreria.

(G.U. 14 febbraio 1994, n. 36).

 

 

     Art. 1.

     1. L'art. 244 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:

     "Le quietanze di tesoreria debbono essere sottoscritte dal tesoriere centrale e dal controllore capo se rilasciate dalla tesoreria centrale e dal capo della sezione se rilasciate dalla tesoreria provinciale.

     Le quietanze sono consegnate o trasmesse alle parti interessate a cura, rispettivamente, del controllore capo e del capo della sezione".

 

          Art. 2.

     1. L'art. 370, sesto comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1974, n. 119, è così sostituito:

     "In caso di particolari esigenze connesse con il funzionamento del servizio di tesoreria, il Ministro del tesoro può consentire con proprio decreto che il pagamento diretto dello stipendio e degli altri assegni fissi e continuativi al personale statale, nonchè le relative operazioni di accreditamento conseguenti alla richiesta da parte del personale stesso delle modalità agevolative di riscossione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, abbiano inizio in data anteriore di non oltre sette giorni a quella di cui al comma 2".

 

          Art. 3.

     1. La documentazione prevista dagli articoli 478, 549, 604 e 645 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, può essere sostituita da evidenze su supporti informatici contenenti i medesimi dati richiesti sui moduli cartacei. Le contromatrici dei buoni del Tesoro di cui al titolo IX, capo III dello stesso decreto possono essere sostituite da evidenze informatiche, anche al fine di consentire il pagamento dei buoni presso qualsiasi tesoreria.

 

          Art. 4.

     1. All'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, è aggiunto il seguente periodo:

     "Per i titoli di spesa trasmessi alle sezioni di tesoreria provinciale per le operazioni di cui alla lettera d), la dichiarazione di accreditamento tramite le Poste viene apposta dalle sezioni medesime".