§ 27.5.5 - D.P.R. 31 marzo 1972, n. 239.
Semplificazioni procedurali in materia di contabilizzazione delle entrate dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.5 entrate
Data:31/03/1972
Numero:239


Sommario
Art. 1.      Le ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, cui rispettivamente sono demandate per legge le funzioni di riscontro amministrativo-contabile sui conti [...]
Art. 2.      Alle scadenze che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro coloro che sono incaricati dell'accertamento, della riscossione e del versamento di entrate di [...]


§ 27.5.5 - D.P.R. 31 marzo 1972, n. 239.

Semplificazioni procedurali in materia di contabilizzazione delle entrate dello Stato.

(G.U. 22 giugno 1972, n. 159).

 

 

     Art. 1.

     Le ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, cui rispettivamente sono demandate per legge le funzioni di riscontro amministrativo-contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili, esercitano anche il riscontro sui conti amministrativi che debbono essere resi da coloro che sono incaricati di accertare, riscuotere e versare entrate di qualsiasi natura di competenza dello Stato.

     I tesorieri debbono trasmettere mensilmente alla Direzione generale del tesoro il conto dei versamenti delle entrate effettuati nelle loro casse.

 

          Art. 2.

     Alle scadenze che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro coloro che sono incaricati dell'accertamento, della riscossione e del versamento di entrate di qualsiasi natura di competenza dello Stato debbono comunicare gli accertamenti e le riscossioni alle amministrazioni dalle quali dipendono, nonché alle ragionerie di cui all'art. 1, mentre i tesorieri debbono comunicare alle medesime ragionerie i versamenti eseguiti dagli agenti della riscossione e dai debitori diretti.