Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.4 disciplina generale |
Data: | 23/10/1998 |
Numero: | 410 |
Sommario |
Artt. 1 - 11. |
Art. 12. |
Art. 13. 1. Sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati dagli organi straordinari di liquidazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo |
§ 27.4.53 - D.Lgs. 23 ottobre 1998, n. 410.
Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 25 febbraio 1995, n. 77, e 15 settembre 1997, n. 342, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
(G.U. 30 novembre 1998, n. 280).
1. Sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati dagli organi straordinari di liquidazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
[1] Modificano gli artt. 3, 16, 19, 36, 79, 87, 88, 89, 90 bis, 95 e 109 del
[2] Modifica l'art. 18 del