Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.4 disciplina generale |
Data: | 06/08/1966 |
Numero: | 629 |
Sommario |
Art. 1. Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e le gestioni speciali dello Stato, hanno l'obbligo di tenere le disponibilità liquide in conti [...] |
Art. 2. Gli enti che sotto qualsiasi forma beneficiano di contributi che, con carattere di periodicità per le esigenze finanziarie dell'ente stesso, vengono assunti a carico del [...] |
Art. 3. L'obbligo stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge, non sussiste relativamente alle somme poste a carico del bilancio dello Stato o di quelli delle [...] |
Art. 4. Gli enti e le Amministrazioni previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere autorizzati a trasferire le somme tenute in conto corrente con il Tesoro [...] |
Art. 5. I tassi di interesse e ogni altra modalità di funzionamento dei conti previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge saranno determinati dal Ministro per il tesoro [...] |
§ 27.4.7 - Legge 6 agosto 1966, n. 629.
Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro.
(G.U. 19 agosto 1966, n. 205)
Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e le gestioni speciali dello Stato, hanno l'obbligo di tenere le disponibilità liquide in conti correnti con il Tesoro, di cui all'art. 1 del
Gli enti che sotto qualsiasi forma beneficiano di contributi che, con carattere di periodicità per le esigenze finanziarie dell'ente stesso, vengono assunti a carico del bilancio dello Stato o dei bilanci delle Amministrazioni autonome di Stato, sono tenuti all'obbligo di cui all'articolo precedente limitatamente all'ammontare dei contributi medesimi.
I Collegi dei sindaci o revisori degli enti di cui al primo comma, quando vengano a conoscenza di trasgressioni dell'obbligo di cui al comma medesimo, ne devono muovere rilievo agli amministratori dandone comunicazione al Ministero cui compete la vigilanza.
L'obbligo stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge, non sussiste relativamente alle somme poste a carico del bilancio dello Stato o di quelli delle Amministrazioni autonome di Stato e destinate alla costituzione dei fondi di finanziamento o a partecipazioni azionarie al patrimonio di enti o riguardanti conferimenti diversi.
Gli enti e le Amministrazioni previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere autorizzati a trasferire le somme tenute in conto corrente con il Tesoro in conti correnti presso aziende e istituti di credito - aventi un patrimonio fra capitale e riserve non inferiore a quello che sarà determinato dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio - entro i limiti massimi di giacenza e di importo che saranno determinati dal Ministro per il tesoro.[Omissis]
I tassi di interesse e ogni altra modalità di funzionamento dei conti previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge saranno determinati dal Ministro per il tesoro giusta quanto stabilito dall'art. 2 del