Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/07/2001 |
Numero: | 56 |
§ 98.1.43836 - Circolare 9 luglio 2001, n. 56 .
Modalità applicative dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 8 marzo 2001, che integra il decreto 15 settembre 2000, in ordine alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1259/1999, che istituisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune.
Emanata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 2001, n. 181.
1. Premessa.
Visto il
Visto il D.M. 15 settembre 2000, del Ministero delle politiche agricole e forestali che emana le disposizioni nazionali di attuazione del
Visto il D.M. 8 marzo 2001 che, ad integrazione del D.M. 15 settembre 2000, prevede disposizioni intese a ridurre i benefici comunitari in modo appropriato e proporzionale alla gravità delle conseguenze ecologiche risultanti dal mancato rispetto dei requisiti ambientali definiti con il citato decreto 15 settembre 2000;
Ritenuta la necessità di definire i criteri oggettivi utili ai fini della modulazione delle citate riduzioni di benefici comunitari in funzione dell'entità e della gravità dell'infrazione riscontrata;
Si stabilisce quanto segue:
2. Requisiti ambientali.
La normativa comunitaria e quella nazionale, richiamate in premessa, subordinano l'erogazione integrale di taluni aiuti diretti, di cui ai regimi di sostegno indicati nell'allegato II
Ai fini del rispetto dei predetti requisiti ambientali devono essere prese in considerazione le seguenti operazioni tecnico-agronomiche:
1) settore seminativi, leguminose in grani, tabacco, sementi, riso:
a) manutenzione delle scoline;
b) attuazione, in zone declivi, di solchi acquai temporanei;
c) manutenzione dei canali collettori permanenti;
2) settore olio d'oliva:
a) manutenzione delle scoline;
b) manutenzione dei canali collettori permanenti;
3) settore zootecnia (carni bovine, ovine e caprine):
a) stoccaggio degli effluenti zootecnici liquidi.
I produttori che operano nei comparti sopra indicati sono tenuti, pertanto, ad adottare, in materia di protezione ambientale, tutte le pratiche agronomiche necessarie alla regimazione delle acque meteoriche.
I produttori che operano nel comparto delle carni bovine, ovine e caprine, in presenza di allevamenti a "stabulazione fissa", sono tenuti a stoccare gli effluenti zootecnici secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. Seminativi, leguminose in grani, tabacco, sementi, riso, olio d'oliva.
1) Condizioni generali.
I requisiti ambientali sopra descritti sono rivolti alla realizzazione e alla manutenzione di una rete di scoline o di opere equivalenti, di dimensioni e caratteristiche idonee a garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche.
2) Definizioni.
Scoline: piccolo fossato in cui si raccoglie l'acqua di sgrondo dei campi;
Canali collettori permanenti: collettore delle acque provenienti dalle scoline;
Solchi acquai temporanei: solco aperto dopo la semina in terreni in pendenza, per il regolare deflusso dell'acqua piovana.
3) Funzioni agronomiche.
3.1 Sistemazioni idraulico-agrarie in pianura e bassa collina.
Le sistemazioni, quali l'affossatura, la baulatura e le capezzagne, in tali ambienti hanno l'obiettivo di sveltire il deflusso delle acque in eccesso sulla superficie del terreno e nello strato interessato dalle coltivazioni agrarie.
In particolare:
l'affossatura rappresenta la rete drenante dell'acqua superflua e consiste nella realizzazione di scoline e canali collettori; i principali elementi dell'affossatura sono: la sezione delle scoline e dei canali collettori, la loro interdistanza e lunghezza, la profondità e pendenza degli stessi, e gli ostacoli che incontra l'acqua. "Il volume" dell'affossatura dipende dalle caratteristiche pedofisiche del terreno. La funzione svolta dalle scoline può essere sostituita anche da condotti emungenti sotterranei (tubazioni di drenaggio);
la baulatura consiste nel creare una pendenza al terreno lungo la linea delle lavorazioni, attraverso l'operazione dell'aratura. In caso di presenza di forti ristagni idrici risulta necessaria la pratica della baulatura del terreno per permettere un miglior deflusso delle acque;
le capezzagne sono le porzioni di terreno in corrispondenza delle testate dei campi, dove le macchine invertono il senso di marcia; esse hanno anche il compito preminente di assicurare il collegamento viario tra i vari campi e inoltre in certi casi costituiscono un recipiente supplementare per l'invaso temporaneo dell'acqua eccessiva.
3.2 Sistemazioni in pendio.
In presenza di terreni in pendenza vengono utilizzate diverse sistemazioni idraulico-agrarie al fine della regimazione delle acque.
Elemento comune alle diverse soluzioni (cavalcapoggio, ritocchino, girapoggio, fossa livellare, ecc.) è rappresentato dalla presenza di canali permanenti di raccolta dell'acqua piovana superficiale permanenti o temporanei.
Entrambi riducono il fenomeno erosivo attraverso le seguenti funzioni:
raccogliere le acque di scorrimento superficiale;
diminuire la velocità di scorrimento;
convogliare l'acqua verso valle.
A tal fine le variazioni su cui è possibile intervenire risultano essere:
la lunghezza degli appezzamenti;
pendenza del solco;
coefficiente di scabrezza della superficie del solco su cui scorre l'acqua (che è direttamente proporzionale alla velocità dell'acqua).
4) Requisiti normativi.
Ai fini della salvaguardia ambientale del terreno e delle colture agricole è necessario prevedere un'appropriata manutenzione delle scoline, dei canali collettori e, nelle zone declivi, la realizzazione dei solchi acquai, da realizzare secondo le caratteristiche pedo-fisiche del terreno, così da garantire il regolare deflusso delle acque in eccesso.
a) Per i terreni in piano, le manutenzioni necessarie sono rivolte alla ripulitura, delle scoline e dei canali collettori, dalla vegetazione arbustiva o erbacea, che può in qualche modo ostruire il passaggio dell'acqua o rallentarne la velocità di deflusso.
b) Per i terreni declivi, si deve regolare il deflusso delle acque superficiali nei terreni che presentano talune caratteristiche fisiche. Si dovrà quindi, oltre alla manutenzione di cui alla lettera a), interrompere la pendenza dell'appezzamento con solchi acquai temporanei, nei quali l'acqua convogliata mantenga una bassa velocità attraverso una lieve pendenza di fondo. L'acqua raccolta dai solchi acquai viene così convogliata nei fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi. In tali terreni si protegge l'appezzamento con un solco permanente realizzato sulla testa del campo (a monte), al fine di impedire l'accesso dell'acqua di scorrimento superficiale caduta a monte dell'apprezzamento.
5) Controllo.
Il sistema di controllo mira a constatare il rispetto dei requisiti di cui trattasi sulla base dell'esame delle sistemazioni idraulico-agrarie ed i fenomeni erosivi di particolare rilevanza, riconducibili all'assenza, alla mancata o inadeguata manutenzione di tali sistemazioni.
Vista la complessità degli elementi da valutare i controlli saranno effettuati esclusivamente da tecnici "agricoli" specializzati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.
Gli esiti dei controlli effettuati dai tecnici incaricati avranno rilevanza soltanto ai fini della valutazione delle conseguenze ecologiche risultanti dal mancato rispetto dei requisiti ambientali e dell'applicazione delle relative sanzioni previste dalla normativa nazionale.
I controlli oggettivi, svolti attraverso sopralluoghi in campo, dovranno accertare l'effettiva realizzazione e la manutenzione delle sistemazioni sopra descritte. Tali controlli verranno effettuati secondo la metodologia descritta di seguito.
Le particelle catastali e gli appezzamenti da sottoporre a controllo verranno individuati attraverso areeofotogrammetrie, utilizzate dall'AGEA nell'ambito del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).
Il tecnico, nel corso del sopralluogo, dovrà verificare i seguenti elementi principali:
a) presenza fenomeni erosivi di particolare rilevanza;
b) presenza sistemazioni idraulico-agrarie;
c) manutenzione.
Il rispetto di tali requisiti dovrà essere valutato tenendo conto dei seguenti parametri di riferimento:
a) periodo nel quale viene effettuato il controllo;
b) tipologia di coltura in atto (annuali o poliennali) e stadio fenologico;
c) tipologia di terreno;
d) giacitura;
e) piovosità della zona.
Il controllo oggettivo è da riferirsi esclusivamente alla porzione dei canali, scoline, fossi, etc. che risulta essere parte integrante (compresa, anche in misura parziale, all'interno del confine catastale) della particella catastale oggetto di indagine.
Sono esclusi dal controllo le parti dei canali, scoline, fossi, ecc. che ricadano fuori dai confini catastali della particella oggetto del controllo.
Ai fini della valutazione del rispetto dei requisiti ambientali il tecnico dovrà verificare, in presenza di terreni in piano, se la manutenzione delle scoline e dei canali collettori permanenti afferenti l'appezzamento in causa ed in possesso del titolare del terreno in parola è stata eseguita secondo le ordinarie tecniche agronomiche (sistemazione idraulico-agrarie) praticate nella zona.
In presenza di terreni declivi, il tecnico dovrà valutare la corretta regimazione delle acque superficiali, attraverso la verifica di solchi acquai temporanei realizzati secondo le ordinarie tecniche di coltivazione vigenti in zona. La constatazione di fenomeni erosivi di particolare rilevanza, associata alla mancanza dei solchi acquai, sarà motivo di giudizio di non rispondenza ai requisiti ambientali in materia di deflusso delle acque.
Quanto sopra non è da riscontrare per quanto riguarda i fossi naturali, dato l'equilibrio agroambientale raggiunto dalla flora e fauna presente in tali fossi, che caratterizzano l'aspetto paesaggistico della zona in causa.
I fenomeni erosivi di particolare rilevanza e la mancata manutenzione delle scoline e canali collettori dovranno essere documentati, anche attraverso riprese fotografiche in campo. Sulla base di tale documentazione verranno promossi gli incontri in campo in contraddittorio con il produttore.
6) Sistema di penalità applicate.
Le percentuali di riduzione dei benefici derivanti dai regimi di sostegno previsti dalla normativa comunitaria verranno modulate, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, del D.M. 8 marzo 2001, in funzione dell'entità e della gravità dell'infrazione riscontrata e sulla base dei criteri oggettivi illustrati in precedenza.
Si espone, di seguito, lo schema contenente le penalità previste, articolate sulla base della tipologia di sistemazione idraulico-agraria e della gravità dell'infrazione riscontrata.
a) Scoline:
assenza totale di scoline su tutto l'appezzamento sottoposto a verifica, associata a fenomeni erosivi di particolare rilevanza: 2%;
evidenti segni di mancata ripulitura delle scoline esistenti (presenza di vegetazione arbustiva o erbacea) in misura tale da ostruire il deflusso delle acque, associati a fenomeni erosivi di particolare rilevanza: 1%;
b) Solchi acquai:
assenza totale di solchi acquai su tutto l'appezzamento sottoposto a verifica, associata a fenomeni erosivi di particolare rilevanza: 4%;
insufficiente manutenzione dei solchi acquai associata a fenomeni erosivi di particolare rilevanza: 2%;
c) Canali collettori permanenti inseriti nella particella catastale oggetto di verifica:
assenza totale di canali collettori permanenti su tutto l'appezzamento sottoposto a verifica associata a fenomeni erosivi di particolare rilevanza: 6%;
evidenti segni di mancata ripulitura dei canali collettori esistenti (presenza di vegetazione arbustiva o erbacea) in misura tale da ostruire il deflusso delle acque, associati a fenomeni erosivi di particolare rilevanza: 3%.
4. Settore zootecnia.
Per quanto concerne le disposizioni di cui all'art. 1, punto 2, lettera d) ed e) del decreto ministeriale 8 aprile 2001, le condizioni previste si intendono rispettate qualora le deiezioni derivanti dai capi allevati in stabulazione fissa, ai sensi dell'art. 17 del decreto ministeriale 22 gennaio 2001, siano raccolte in bacini impermeabili conformi alle leggi vigenti in materia.
Nel fascicolo del produttore deve essere inserito un attestato della impermeabilità del bacino rilasciato dall'autorità competente.
Il direttore dell'area
organismo pagatore
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