§ 98.1.42182 - Circolare 27 aprile 2000, n. 82/E .
Concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche. Soluzioni di quesiti relativi alla trasformazione ed al mutamento della compagine [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/04/2000
Numero:82

§ 98.1.42182 - Circolare 27 aprile 2000, n. 82/E .

Concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche. Soluzioni di quesiti relativi alla trasformazione ed al mutamento della compagine sociale di società concessionarie .

 

Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate. La presente circolare è stata pubblicata nella Gazz. Uff. 27 giugno 2000, n. 148 come circolare 27 aprile 2000, n. 8/E.

 

 

Ai Concessionari per l'esercizio delle scommesse  

 

ippiche 

 

Alle Direzioni regionali delle entrate 

 

Agli Uffici delle entrate 

 

Agli Uffici I.V.A. 

 

Al Comando generale della Guardia di Finanza 

 

Al Ministero delle politiche agricole e forestali 

 

Servizi generali e del personale 

 

Div. VIII - Enti pubblici 

 

Via XX Settembre n. 40 

 

00187 Roma 

 

Al Ministero dell'interno 

 

Dipartimento della pubblica sicurezza 

 

Direzione centrale affari generali servizio polizia  

 

Polizia amministrativa e sociale 

 

All'U.N.I.R.E. 

 

Alla Sogei S.p.a. 

 

Alle Direzioni centrali del Dipartimento delle entrate 

 

Al Servizio consultivo ed ispettivo tributario 

 

 

1. Premessa.

In seguito al sopraggiungere di note con cui alcune società concessionarie hanno comunicato a questa Amministrazione l'intento di pervenire ad una trasformazione o ad un mutamento delle rispettive compagini sociali, sono sorte determinate questioni problematiche che la presente circolare intende chiarire.

 

 

2. Trasformazione delle società concessionarie.

Con riferimento alla trasformazione delle società concessionarie, è stato chiesto se tale fattispecie integri un'ipotesi di trasferimento ad altri della concessione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), della convenzione. Quest'ultima disposizione, recependo quanto disposto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, fa divieto al concessionario di trasferire la concessione ad altri, senza il preventivo assenso del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali. Il trasferimento della gestione, senza la predetta autorizzazione, costituisce, infatti, un'ipotesi di decadenza o revoca, ai sensi dell'art. 11 della convenzione.

La trasformazione di una società, in realtà, ai sensi degli articoli 2498 e seguenti del codice civile non comporta l'estinzione della società preesistente e la nascita di una nuova società, in quanto è la stessa società che continua a vivere in una rinnovata veste giuridica, conservando i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione. Tale principio, secondo pacifica interpretazione, trova applicazione non solo nella ipotesi contemplata dall'art. 2498 cod. civ. (trasformazione di società di persone in società di capitali), ma in tutti i casi di passaggio, dall'uno all'altro tipo, nell'ambito delle società lucrative.

Si ritiene, pertanto, che le trasformazioni realizzate dalle società concessionarie, non possano essere qualificate quali ipotesi di trasferimento della concessione. Il trasferimento della concessione presuppone il rapporto fra due distinti soggetti giuridici, ipotesi che non sussiste nel caso di trasformazione di società. Conseguentemente, non è necessario, nei casi di specie, alcun atto autorizzativo da parte di questa Amministrazione, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

Deve invece ravvisarsi un'ipotesi di trasferimento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), della convenzione, nel caso in cui una ditta individuale conferisca l'azienda ad una società, sia essa di persone che di capitali. Quest'ultima fattispecie realizza, infatti, un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina dettata dall'art. 2498 del codice civile.

 

 

3. Mutamento della compagine sociale delle società concessionarie.

Sulla ipotesi di modificazione della compagine sociale delle società concessionarie, l'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 pone come unico divieto quello del trasferimento per semplice girata delle azioni o quote societarie. Per il resto è previsto esclusivamente l'onere, a pena di decadenza dalla concessione, di comunicare al Ministero delle finanze ed al Ministero delle politiche agricole e forestali i trasferimenti di titolarità. Non si ritiene pertanto che la modificazione della compagine sociale delle società concessionarie sia subordinata ad alcun atto autorizzativo da parte dell'Amministrazione.

 

 

4. Elusione delle disposizioni relative ai requisiti per l'attribuzione delle concessioni.

Si precisa tuttavia che nell'ipotesi in cui, attraverso la trasformazione o la modificazione della compagine sociale, risultino venir meno, in capo alle società concessionarie, i requisiti previsti per l'attribuzione delle concessioni, si provvederà a revocare o dichiarare la decadenza dalla concessione, in applicazione dell'art. 11 della convenzione (che recepisce quanto previsto dall'art. 3, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998). Al fine di consentire un controllo in tal senso all'Amministrazione, la comunicazione di cui agli articoli precedenti dovrà essere corredata da idonea documentazione attestante la permanenza dei requisiti richiesti per i titolari delle concessioni.

Sulle istruzioni di cui sopra è stato acquisito l'avviso del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Gli enti in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione alla presente circolare.

Il Direttore generale del Dipartimento delle entrate

Romano